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Il “Muro della Fama” degli insegnanti: a Emporia, Kansas, la memoria diventa futuro per la professione docente

Un luogo dove gli insegnanti entrano nella storia e il valore della scuola diventa patrimonio collettivo


A Emporia, nel Kansas, esiste uno spazio che racconta una storia di grande significato: quella degli insegnanti che hanno dedicato la propria vita alla formazione delle nuove generazioni. 
È il National Teachers Hall of Fame, l’unico museo negli Stati Uniti interamente dedicato alla celebrazione della professione docente, nato per riconoscere, valorizzare e preservare il contributo di chi ogni giorno costruisce il futuro attraverso l’educazione.
Fondato nel 1989 grazie alla collaborazione tra la Emporia State University, l’associazione degli ex studenti dell’università, la città di Emporia, il distretto scolastico locale e la Camera di Commercio dell’area, il National Teachers Hall of Fame rappresenta molto più di un museo: è uno spazio dedicato alla memoria educativa, in cui la figura dell’insegnante viene riconosciuta come elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e democratica di una comunità.

All’interno del National Teachers Hall of Fame Museum trova spazio il Wall of Fame, il “Muro della Fama” dedicato agli insegnanti. Non è una semplice raccolta di nomi o riconoscimenti, ma una narrazione collettiva della scuola: ogni volto, ogni targa e ogni testimonianza raccontano percorsi professionali costruiti attraverso passione, competenza, innovazione didattica e responsabilità educativa.
Il messaggio che emerge è chiaro: un insegnante non si limita a trasmettere conoscenze, ma crea opportunità, sostiene talenti, accompagna le fragilità e contribuisce alla formazione dei cittadini di domani.
Il muro diventa così un archivio della memoria scolastica, una raccolta di esperienze che dimostrano come l’educazione possa trasformare la vita delle persone e incidere sullo sviluppo delle comunità.
Ogni anno, nel mese di giugno, il National Teachers Hall of Fame seleziona e celebra cinque docenti della scuola primaria e secondaria distintisi per eccellenza professionale, dedizione e capacità di innovare la propria pratica educativa.
Dal primo riconoscimento assegnato nel 1992, oltre 130 educatori provenienti da numerosi Stati americani e dal Distretto di Columbia sono entrati nella Hall of Fame, diventando testimoni di una professione considerata strategica per il futuro del Paese.
La selezione non si basa soltanto sui risultati scolastici, ma prende in considerazione la capacità di creare ambienti di apprendimento inclusivi, promuovere il successo degli studenti, sviluppare nuove metodologie e interpretare la scuola come spazio di crescita della persona.
Tra le esperienze valorizzate negli ultimi anni emergono anche percorsi legati a temi centrali nella scuola contemporanea, come il benessere psicologico degli studenti, l’attenzione alla salute emotiva, l’inclusione e la costruzione di comunità scolastiche accoglienti e sicure.
Un esempio significativo riguarda i docenti che hanno integrato il benessere nella pratica quotidiana dell’insegnamento, promuovendo maggiore attenzione alla dimensione emotiva dell’apprendimento. Una testimonianza di come la scuola non possa occuparsi soltanto di conoscenze e competenze, ma debba prendersi cura della persona nella sua complessità.
Il National Teachers Hall of Fame non è soltanto uno spazio celebrativo. All’interno del campus della Emporia State University, presso Visser Hall, ospita un museo, un centro di risorse per gli insegnanti e ambienti dedicati alla storia dell’educazione.
I visitatori possono osservare targhe commemorative, materiali dedicati ai docenti premiati, strumenti didattici storici e una ricostruzione di un’aula scolastica del passato, simbolo dell’evoluzione della scuola e del ruolo dell’insegnante nella società.
Gli educatori inseriti nella Hall of Fame ricevono diversi riconoscimenti simbolici: una targa con il proprio nome e la propria storia professionale, un’esposizione permanente nel museo nazionale, un premio artistico in bronzo e altri elementi celebrativi che testimoniano il valore del loro contributo.
Il “Muro della Fama” di Emporia ricorda che dietro ogni trasformazione educativa c’è sempre una relazione fondamentale: quella tra un insegnante e i suoi studenti. È da questo legame, spesso silenzioso ma profondo, che nasce la costruzione di una comunità più consapevole, inclusiva e democratica.

Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale.

Prof.ssa Italia Martusciello

Oltre l’accesso: il diritto all’educazione come strumento di emancipazione

L’analisi del rapporto presentato alla 62ª sessione del Consiglio per i Diritti Umani: pedagogia, curricolo e valutazione sotto la lente del diritto internazionale.


La sessantaduesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, riunitasi a Ginevra nel giugno 2026, ha segnato un momento di riflessione anche sulle politiche scolastiche globali. L’intervento della Relatrice Speciale sul diritto all’educazione, Farida Shaheed, ha impresso una svolta cruciale al dibattito istituzionale: il diritto all’istruzione non può più essere misurato esclusivamente in termini di tassi di iscrizione o di semplice accesso agli edifici scolastici. La vera sfida contemporanea, che interroga direttamente le architetture normative e le prassi didattiche, risiede nella qualità, nella flessibilità e nella natura stessa del patto educativo.

Il rapporto presentato alle Nazioni Unite si addentra nel cuore dell’azione didattica, analizzando il curricolo, le pratiche pedagogiche e la valutazione non come strumenti tecnici, ma come elementi costitutivi del diritto umano all’educazione. Viene respinta con forza l’idea di una scuola concepita come catena di montaggio per il mercato del lavoro o come rigido sistema di classificazione. Al contrario, si ribadisce l’urgenza di adottare un approccio basato sui diritti umani, in cui la progettazione curricolare diventi lo spazio privilegiato per costruire reale inclusione e partecipazione.

Questo orientamento internazionale converge in modo del tutto naturale con i principi della progettazione universale dell’apprendimento. La Relatrice Speciale ha infatti sottolineato come i modelli pedagogici debbano essere intrinsecamente flessibili e orientati a chi apprende, capaci di equipaggiare le nuove generazioni non solo con nozioni astratte, ma con le competenze critiche, i valori e la resilienza necessari per navigare una realtà globale sempre più complessa. L’educazione deve mirare al pieno sviluppo della persona e alla costruzione di una pace duratura, trasformandosi in una pratica quotidiana di convivenza civile e tutela della dignità umana.

Uno dei passaggi più incisivi del documento riguarda la severa critica mossa ai sistemi di valutazione incentrati sui test ad alto rischio. Il Consiglio ha accolto l’allarme sugli effetti distorsivi che l’eccessiva dipendenza dalla misurazione quantitativa e dalla memorizzazione produce sul benessere psicologico degli studenti e sull’equità del sistema nel suo complesso. La direzione tracciata a livello internazionale chiede di promuovere con decisione modelli di valutazione formativa, capaci di supportare i processi di crescita e di orientare la didattica, anziché limitarsi a certificare carenze o a stilare graduatorie escludenti.

A tal fine, il rapporto evidenzia l’importanza vitale delle geometrie decisionali all’interno dei sistemi scolastici, riconoscendo ai docenti, agli studenti e alle famiglie un ruolo centrale e attivo nella definizione dell’offerta formativa. L’economia politica che guida la stesura dei curricoli deve abbandonare le rigide logiche calate dall’alto per favorire modelli partecipativi che valorizzino le specificità locali. Investire nella formazione, nell’autonomia progettuale e nella dignità della professione docente si configura così come un obbligo imprescindibile per gli Stati, poiché solo una comunità educante autorevole e consapevole può tradurre le disposizioni del diritto internazionale in pratiche realmente trasformative per ogni singolo alunno.

Il caldo insegna: l’emergenza climatica tra patto educativo e responsabilità normativa

Dalle ondate di calore in Europa alle decisioni del Consiglio ONU e alla nuova legge italiana sull’impatto generazionale: perché la transizione ecologica è la sfida pedagogica e giuridica del nostro tempo.


In questi giorni l’Europa è stretta in una morsa termica che sta ridisegnando le abitudini, la salute e le geografie del nostro continente. Le ondate di calore roventi che asfissiano i centri urbani, estendendosi con forza dal bacino del Mediterraneo fino alle latitudini più settentrionali, non rappresentano più un’anomalia passeggera. Ci troviamo di fronte a sistemi di alta pressione che si bloccano, intrappolando masse d’aria torrida per periodi sempre più prolungati e mettendo a durissima prova la tenuta sociale, sanitaria e infrastrutturale delle nostre comunità.

A esacerbare questa dinamica locale interviene l’influsso globale di El Niño, fenomeno climatico periodico, innescato dall’anomalo riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale, che agisce come amplificatore termico su scala planetaria. Rilasciando enormi quantità di calore accumulato nell’atmosfera, El Niño innalza la temperatura media globale e altera i pattern di circolazione atmosferica, fornendo quell’energia supplementare che porta gli eventi meteorologici europei verso estremi sempre più critici, imprevedibili e difficili da gestire.

Di fronte a questa realtà fisica e atmosferica, occorre un profondo e onesto cambio di prospettiva.
Queste temperature non possono più essere narrate o trattate come emergenze stagionali impreviste o calamità isolate, ma vanno lette per ciò che sono: le ordinarie conseguenze del cambiamento climatico in atto.
Accettare questo dato di fatto significa comprendere che l’adattamento strutturale dei nostri spazi di vita, delle nostre città e dei nostri tempi sociali è un passaggio obbligato. Allo stesso tempo, queste giornate torride sono il segno tangibile e inequivocabile di un’urgenza che non ammette ulteriori rinvii: lavorare per il clima, riducendo drasticamente le emissioni, è una necessità vitale per prevenire il collasso irreversibile dei nostri ecosistemi.

È proprio in questo crocevia storico che la crisi ambientale si trasforma in una essenziale sfida pedagogica del nostro tempo, nel contesto della quale parlare di condizionatori a scuola è un po’ come scambiare il dito per la luna: non che non servano, ma non sono il focus principale di chi pensa al futuro.
La scuola, in quanto principale agenzia formativa e democratica, ha il compito di educare le nuove generazioni non solo alla comprensione scientifica dei fenomeni, ma a una vera e propria cittadinanza ecologica. Come tracciato in modo lungimirante dal rapporto dell’UNESCO “Re-Immaginare i nostri futuri insieme”, è necessario stringere un nuovo contratto sociale per l’educazione, che deve superare l’antropocentrismo tradizionale per porre al centro l’interdipendenza profonda tra gli esseri umani e il pianeta, insegnando che la cura per l’ambiente circostante coincide in tutto e per tutto con la cura per la nostra stessa umanità.

Questo intreccio inestricabile tra ambiente, diritti e orizzonti futuri ha trovato una sua decisa consacrazione politica durante i recenti lavori della sessantaduesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. A Ginevra, il dibattito sul clima ha segnato una cesura netta rispetto al passato, trasformando le rivendicazioni ambientali in obblighi legali vincolanti. Il Consiglio ha stabilito che la finanza climatica destinata all’adattamento e alla gestione delle perdite e dei danni non può più essere considerata un atto di solidarietà volontaria, ma un dovere giuridico per scongiurare violazioni sistemiche dei diritti umani, specialmente nei Paesi più vulnerabili. Ancora più rilevante è stato l’inserimento formale, all’interno della risoluzione finale, del principio di equità intergenerazionale. Le Nazioni Unite hanno riconosciuto esplicitamente che i mutamenti climatici pongono minacce gravissime non solo alle popolazioni attuali, ma soprattutto alle generazioni future, imponendo agli Stati di valutare le proprie politiche energetiche e ambientali sulla base del debito ecologico che lasceranno in eredità, pur tra le aspre resistenze di chi ancora frena sull’abbandono definitivo dei combustibili fossili.

Questa nuova consapevolezza giuridica internazionale trova oggi una sponda concreta e innovativa anche nel nostro ordinamento. Con l’approvazione della Legge 167/2025, l’Italia ha compiuto un passo storico introducendo l’obbligo della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG). In coerenza con la recente riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che tutela l’ambiente “anche nell’interesse delle future generazioni”, la nuova legge impone che ogni futuro atto normativo del Governo venga preventivamente scrutinato per misurarne gli effetti sociali e ambientali sui giovani e su chi verrà dopo di noi. Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un radicale cambio di paradigma culturale e normativo: la sostenibilità intergenerazionale diventa la bussola obbligatoria per legiferare.

L’emergenza climatica che viviamo sulla nostra pelle ci insegna che l’azione ambientale, la legislazione statale e il compito educativo condividono ormai il medesimo fine ultimo: smettere di consumare il futuro e iniziare, finalmente, a garantirlo.

“L’essenza dell’infanzia è stata distrutta”: l’accusa della Commissione ONU e la crisi dei diritti

Analisi del rapporto presentato alla 62ª sessione del Consiglio per i Diritti Umani, tra denunce di crimini di guerra, prove forensi e le complesse implicazioni per il diritto internazionale


Il rapporto “The essence of childhood has been destroyed” rappresenta uno dei documenti d’accusa più severi mai prodotti da un organo investigativo delle Nazioni Unite.
Rilasciato nel giugno 2026 dalla Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta sui Territori Palestinesi Occupati e su Israele, il testo ha dominato i lavori della sessantaduesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani a Ginevra.
Oltre al titolo di profondo impatto emotivo, le novantaquattro pagine del documento muovono un’accusa di inaudita gravità: il presunto puntamento deliberato dei minori palestinesi da parte delle forze di sicurezza israeliane tra l’ottobre 2023 e l’ottobre 2025, azioni che la Commissione arriva a qualificare come crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.

I dati presentati dagli investigatori delineano una catastrofe demografica, stimando oltre ventimila minori uccisi e più di quarantaquattromila feriti nel biennio esaminato. Tuttavia, la portata giuridica e storica del rapporto non si trova unicamente nel drammatico bilancio delle vittime, bensì nell’indagine formale sull’intenzionalità.
La Commissione ha respinto la narrazione delle morti infantili come mero danno collaterale accidentale. Basandosi su un esteso apparato probatorio composto da testimonianze dirette, indagini balistiche, perizie forensi indipendenti, cartelle cliniche e immagini satellitari, il documento argomenta che i minori siano diventati un bersaglio sistematico delle operazioni militari. A questo si aggiunge la documentazione relativa all’escalation di violenze perpetrate dai coloni contro i giovani nei territori della Cisgiordania.

Il concetto di danno esplorato dalla Commissione supera di gran lunga la sola violenza fisica diretta. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno dedicato ampie sezioni alle conseguenze invisibili e a lungo termine del conflitto: i traumi psicologici profondi, la malnutrizione indotta e l’impatto devastante sugli esiti dei parti e sulla salute neonatale.
Durante le audizioni a Ginevra, questa sistematica distruzione dell’infrastruttura di cura (inclusi gli attacchi a ospedali, scuole e orfanotrofi) è stata definita da alcuni relatori come una forma di “medicidio”, ovvero l’annientamento deliberato della capacità di un sistema sanitario di garantire la sopravvivenza. Le condizioni di vita imposte si trasformerebbero così in uno strumento di mortalità prevenibile, polverizzando l’innocenza, i legami familiari e il futuro stesso di un’intera generazione.

Come accade per i documenti di questa portata investigativa, il testo ha immediatamente innescato profonde lacerazioni politiche e accesi dibattiti giuridici. Da un lato, le principali organizzazioni per i diritti dell’infanzia hanno rilanciato le raccomandazioni del rapporto per chiedere l’immediata sospensione degli accordi internazionali di associazione con Israele e la fine dell’impunità. Dall’altro, istituti di analisi legale e organizzazioni non governative di monitoraggio hanno sollevato dure critiche metodologiche. I detrattori accusano la Commissione di aver costruito un impianto speculativo, deducendo l’intenzione deliberata di uccidere i civili dal solo, seppur tragico, esito delle esplosioni, e omettendo sistematicamente il contesto militare di una guerra urbana asimmetrica combattuta contro milizie pesantemente armate e radicate all’interno delle infrastrutture civili.

Al netto delle opposte narrazioni e del complesso percorso verso un’eventuale giustizia penale internazionale, questo documento segna uno spartiacque decisivo. Mette in luce la drammatica fragilità della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia di fronte alla moderna guerra urbana e pone un interrogativo etico ineludibile sulla tenuta del diritto internazionale umanitario. Dal punto di vista pedagogico e della cittadinanza attiva, affrontare lo studio di questi documenti significa non limitarsi a un generico rifiuto della violenza, ma comprendere la necessità di costruire sistemi solidi di responsabilità giuridica (accountability), affinché l’educazione alla pace si traduca in una pretesa concreta e universale di giustizia per i più vulnerabili.

Per comprendere meglio il tono e la gravità delle accuse presentate a Ginevra, puoi visionare queste Dichiarazioni della Commissione ONU sul rapporto. Questo breve estratto video documenta la sintesi presentata dai membri della Commissione durante la diffusione ufficiale dei dati, chiarendo la posizione assunta dagli investigatori.

Per ulteriori approfondimenti è possibile leggere, vedere e ascoltare:
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2026-06/gaza-israele-bambini-guerra-tregua-aiuti-dirittiumani.html
https://it.gariwo.net/magazine/medio-oriente/lessenza-dellinfanzia-e-stata-distrutta-cosa-dice-davvero-il-rapporto-dellonu-sui-bambini-di-gaza-30418.html
https://eipformazione.com/2026/04/27/maliditta-guerra/

La parola nell’era degli algoritmi: la nuova difesa dello spazio civico

L’approfondimento sulla Risoluzione ONU per la libertà di espressione: dalle sfide dell’intelligenza artificiale al contrasto della repressione transnazionale, fino alla necessità di una nuova cittadinanza digitale.


Durante la sessantaduesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, conclusasi a Ginevra il giorno 8 luglio 2026, uno dei passaggi diplomatici e giuridici più complessi ha riguardato la ridefinizione e la tutela dello spazio civico.
La risoluzione adottata sulla libertà di espressione segna un punto di svolta: il dibattito ha definitivamente preso atto che le minacce alla libertà di parola e di associazione non si limitano più alla censura statale tradizionale, ma si sono ibridate con l’evoluzione tecnologica, creando un ecosistema digitale in cui i diritti fondamentali sono costantemente sotto assedio.

Il cuore innovativo del documento si trova nell’analisi dell’impatto delle forme di Intelligenza Artificiale sui diritti umani.
La risoluzione abbandona l’approccio tecnologicamente neutro per denunciare come gli algoritmi di raccomandazione, i sistemi di sorveglianza biometrica e l’Intelligenza Artificiale generativa stiano alterando strutturalmente la partecipazione democratica. Il testo punta il dito contro l’opacità dei grandi attori tecnologici e la proliferazione di campagne di disinformazione automatizzate, capaci di inquinare il dibattito pubblico e di polarizzare le società con una velocità inedita.

Il Consiglio ha ribadito che gli Stati hanno l’obbligo positivo non solo di astenersi dall’usare queste tecnologie per reprimere il dissenso, ma anche di regolamentare il settore privato. La richiesta è quella di imporre valutazioni di impatto sui diritti umani prima dello sviluppo e del dispiegamento di sistemi algoritmici, garantendo trasparenza e tutelando il diritto dei cittadini a cercare, ricevere e diffondere informazioni libere da manipolazioni invisibili.

Altra dimensione cruciale affrontata dalla risoluzione è il fenomeno della repressione transnazionale. Il Consiglio ha condannato con fermezza le pratiche attraverso cui regimi autoritari, ma non solo, estendono il proprio potere coercitivo oltre i confini nazionali per silenziare dissidenti, giornalisti, attivisti e difensori dei diritti umani in esilio. L’uso di spyware commerciali, le intimidazioni digitali mirate, le campagne di diffamazione online e le minacce alle famiglie rimaste in patria rappresentano una violazione palese del diritto internazionale che svuota di significato il concetto stesso di asilo politico.

Parallelamente, il documento accende un faro sul progressivo restringimento dello spazio della società civile all’interno delle democrazie stesse. Attraverso l’abuso di normative sulla sicurezza nazionale, leggi contro il terrorismo o legislazioni restrittive sui finanziamenti esteri alle organizzazioni non governative, molti governi stanno erodendo la capacità operativa delle associazioni indipendenti. La risoluzione riafferma che una società civile vibrante, capace di criticare e monitorare l’operato istituzionale senza timore di ritorsioni o criminalizzazione, è il prerequisito indispensabile per la tenuta di qualsiasi sistema democratico.

Le direttrici tracciate dal Consiglio per i Diritti Umani non interrogano esclusivamente i governi e i giganti tecnologici, ma investono direttamente i sistemi educativi e il mondo della scuola.
Di fronte a un ecosistema informativo manipolabile e a uno spazio civico sempre più ristretto, la difesa della libertà di espressione si sposta inevitabilmente sul piano pedagogico.
Garantire il diritto all’informazione oggi non significa più soltanto difendere l’accesso alle fonti, ma fornire gli strumenti cognitivi per decodificarle. Emerge con urgenza la necessità di integrare nei percorsi di educazione civica una solida alfabetizzazione algoritmica e digitale. Formare cittadini capaci di riconoscere la disinformazione, di comprendere i meccanismi dell’economia dell’attenzione e di esercitare i propri diritti negli spazi virtuali diventa l’atto fondativo di una moderna educazione alla pace e alla democrazia.
La scuola è chiamata a trasformarsi nel primo presidio in cui le nuove generazioni imparano non solo a proteggersi dalle insidie del web, ma a rivendicare e abitare attivamente lo spazio civico globale, difendendo la propria voce e quella dei più vulnerabili.

La cronaca locale di un cantiere quotidiano di pace e diritti umani

Un portfolio di buone pratiche tra memoria storica, inclusione e sfide digitali che celebra l’impegno silenzioso e trasformativo di docenti, dirigenti e studenti a partire dall’Istituto Omnicomprensivo di Bojano


Spesso il lavoro più prezioso e trasformativo all’interno della società si svolge lontano dai grandi riflettori, nelle aule delle nostre scuole, grazie all’impegno silenzioso e costante di dirigenti, docenti e studenti.
Le cronache locali ci restituiscono un affresco straordinario ed esemplare di questa realtà attraverso le varie iniziative dell’Istituto Omnicomprensivo “Lombardo Radice – Amatuzio Pallotta” di Bojano in Molise.
Sotto la guida della Dirigente scolastico Maria Teresa Imparato e il coordinamento della professoressa Italia Martusciello, vicepresidente nazionale di EIP Italia Scuola Strumento di Pace, gli studenti sono diventati protagonisti di un percorso che, guardato al termine dell’anno scolastico, diviene un vero e proprio portfolio di buone pratiche di educazione alla pace e ai diritti umani.
Il fatto che queste realizzazioni trovino spazio prevalentemente nella stampa locale non ne sminuisce affatto la portata: al contrario, dimostra che l’educazione ai grandi valori universali non è un concetto astratto, ma un principio che va necessariamente incarnato nella vita quotidiana e nel tessuto di una piccola comunità per poter germogliare in un cambiamento globale.

Un’analisi tematica delle attività portate avanti dai ragazzi di Bojano rivela, in primo luogo, una profonda dedizione alla memoria storica intesa come dovere civico e responsabilità attiva. La memoria non viene mai trattata come un reperto polveroso, ma come un “anticorpo” contro l’oblio e il “memoricidio”. Lo dimostra concretamente il monumentale progetto “La Rotta Bojano-Mauthausen”, un percorso di oltre milleduecento chilometri che ha portato gli studenti ad attraversare i luoghi del sistema concentrazionario nazista, partendo dalla riscoperta della memoria locale dei campi di internamento fascisti presenti proprio in Molise. La storia diventa esercizio vivo anche quando i giovani ricostruiscono l’eroismo del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto creando un sito web, premiato a livello nazionale per la cittadinanza digitale, che trasforma il suo sacrificio in un messaggio etico contemporaneo. Allo stesso modo, il recupero del dialetto locale nel podcast “Nonna Rita: parlami della guerra e della pace”, celebrato al Campidoglio, si fa veicolo di dialogo intergenerazionale, definendo guerra e pace come “due sorelle nate dalla stessa madre: l’umanità”. La riscoperta del ruolo femminile si incarna invece nel laboratorio #RiCostituenti, finalizzato a istituire una giornata nazionale per le Madri Costituenti, attualizzando il loro magistero per le nuove generazioni.

Un secondo nucleo tematico fondamentale è la cittadinanza digitale e il contrasto alle nuove forme di prevaricazione. In un’epoca di iperconnessione, l’educazione alla pace deve obbligatoriamente declinarsi sul web. Il concorso regionale “Tienilo sempre acceso”, giunto alla quinta edizione, ha sfidato i ragazzi a utilizzare in modo etico l’intelligenza artificiale per creare campagne contro il cyberbullismo, dimostrando che l’innovazione tecnologica può essere un potente strumento di rispetto della dignità altrui e non solo una potenziale minaccia. Questo impegno contro i silenzi imposti e le violazioni contemporanee trova la sua espressione più cruda e coraggiosa nel podcast d’inchiesta “Togliamo questo scotch dalla bocca”, dove gli studenti hanno scritto e interpretato intensi monologhi per dare voce a chi subisce quotidianamente la negazione dei propri diritti umani.

Infine, emerge come pilastro del percorso educativo il tema dell’inclusione, della solidarietà e della cura dell’altro. I diritti umani si incarnano in gesti di cittadinanza attiva che toccano direttamente la fragilità umana. Un esempio luminoso è il progetto “Match Point: La partita vinta per la vita”, vincitore della Borsa di studio “Carolina Sabatelli”, con il quale i ragazzi hanno sensibilizzato la comunità sul tema vitale della donazione del midollo osseo, unendo indagini sul territorio e podcast emozionali. La cura per i legami si ritrova anche nel lavoro “Il filo invisibile che unisce le famiglie”, un delicato approfondimento sul tema dell’adozione che ha ribadito come non esistano bambini indesiderati ma solo famiglie non ancora trovate. Questo viaggio nell’empatia si affina nei laboratori poetici introspettivi vincitori del Premio “Michele Cossu”, dimostrando come la parola e l’arte possano avvicinare le anime e promuovere la pace interiore e collettiva.

Attraverso queste molteplici e stratificate iniziative, la scuola di Bojano appare un modello di come l’impegno formativo debba permeare l’agire pratico. Il lavoro instancabile di docenti e dirigenti, spesso portato avanti dietro le quinte, si rivela il vero motore di una pedagogia trasformativa capace di forgiare non semplici esecutori, ma individui empatici e cittadini responsabili.
Questa narrazione locale diventa, in definitiva, il manifesto pulsante di un’Italia che, aula dopo aula, costruisce silenziosamente ma inesorabilmente la pace e la democrazia del domani.


Organi collegiali in modalità telematica: una guida operativa e normativa per le scuole

a cura di Francesco Rovida
dirigente scolastico

coordinatore della formazione EIP Italia Scuola strumento di pace ETS


La recente conclusione del confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali, culminata con il verbale del 24 giugno 2026, ha segnato uno spartiacque importante per l’organizzazione del lavoro scolastico. La successiva pubblicazione del documento Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche e la rapida diffusione degli esiti del tavolo contrattuale hanno generato un acceso dibattito, accompagnato da numerose dichiarazioni sindacali e istituzionali. 
Al centro dell’attenzione c’è il via libera definitivo allo svolgimento a distanza anche per le riunioni degli organi collegiali con carattere deliberativo, secondo le previsioni dell’articolo 44 del CCNL 2019-2021. Tuttavia, la transizione verso questa modalità non è automatica: richiede alle istituzioni scolastiche un rigoroso adeguamento regolamentare interno e l’adozione di specifiche garanzie tecnologiche. 
In questo articolo analizzeremo, passo dopo passo, l’architettura giuridica e i requisiti tecnico-organizzativi che le scuole devono rispettare per implementare legittimamente le sedute telematiche, partendo dalla cornice contrattuale fino ad arrivare alle delicate questioni di privacy e voto segreto.

Per comprendere in modo adeguato la portata delle innovazioni sulle riunioni telematiche, è necessario partire dalla base giuridica che definisce il lavoro dei docenti. Il CCNL 2019-2021 delinea la “Funzione docente” all’articolo 40, descrivendola come un processo fondato sull’autonomia culturale e professionale che non si esaurisce nella sola lezione frontale, ma si esplica in attività individuali e collegiali.
La traduzione operativa di questo principio si trova all’articolo 44, che disciplina nel dettaglio le attività funzionali all’insegnamento. Il contratto stabilisce che queste comprendono tutti gli impegni necessari per la programmazione, progettazione, ricerca e valutazione, inclusa la preparazione e la partecipazione ai lavori degli organi collegiali.
Nello specifico, il comma 3 quantifica e suddivide questi impegni collegiali in:
– fino a 40 ore annue per la partecipazione al Collegio dei docenti;
– fino a 40 ore annue per la partecipazione ai Consigli di classe, interclasse, intersezione e ai Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO);
– svolgimento degli scrutini e degli esami (senza vincoli di tempo, cioè per tutto il tempo necessario).
All’interno di questo articolo il CCNL ha ricondotto e normato dal punto di vista del diritto del lavoro una prassi già diffusa in diverse istituzioni scolastiche sulla base dei regolamenti interni e poi generalizzata, sulla base di criteri emergenziali, nell’epoca della pandemia. Il comma 6 del citato articolo 44 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono prevedere, attraverso il proprio Regolamento d’Istituto, lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica per la scuola primaria e delle riunioni collegiali che non rivestono carattere deliberativo.
Tuttavia, lo stesso comma poneva un vincolo preciso per le sedute in cui è richiesta l’assunzione di delibere: l’estensione della modalità telematica a queste attività non poteva avvenire in totale autonomia, ma era subordinata alla definizione di specifici criteri da parte del MIM, previo apposito confronto sindacale.
È esattamente questo il tassello mancante che è stato recentemente inserito con il verbale del 24 giugno 2026, aprendo di fatto la strada alla regolamentazione completa degli organi collegiali online.

Nonostante l’esigenza di rinnovamento della struttura e delle competenze sia riaffermata da lungo tempo, soprattutto in quanto non del tutto conforme alle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome, la vita democratica e organizzativa della scuola continua ad avere negli organi collegiali uno spazio vitale e necessario: essi, infatti, non si limitano a funzioni puramente consultive, ma esercitano poteri decisionali vincolanti. Comprendere l’ampiezza e la delicatezza di queste competenze è il passaggio logico fondamentale per capire perché la transizione alla modalità telematica non possa risolversi nell’uso di un semplice software per videochiamate, ma richieda tutele giuridiche e informatiche rigorose.
La linea di demarcazione tracciata dal CCNL separa nettamente le riunioni di programmazione da quelle in cui si assumono delibere. 

Ma su cosa deliberano esattamente gli organi scolastici?
Senza pretesa di esaustività, proviamo ad elencare di seguito le competenze principali e le relative fonti normative.

Il Collegio dei docenti, in quanto organo tecnico-professionale, possiede un ampio potere deliberante in materia di funzionamento didattico e programmazione dell’azione educativa. Ha la responsabilità diretta dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (DPR 275/1999) ed elabora il Piano per l’Inclusione, dettando le iniziative per il sostegno degli alunni con disabilità (DLgs 66/2017). A livello didattico e valutativo, definisce i criteri di ammissione alla classe successiva (DLgs 62/2017), delibera la suddivisione dell’anno scolastico in periodi, provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi e può approvare, in casi assolutamente eccezionali, il consenso all’iscrizione di un alunno per un terzo anno nella stessa classe (DLgs 297/1994). Delibera, inoltre, il piano annuale delle attività comprensivo degli impegni dei docenti (CCNL 2019/2021), approva le iniziative di sperimentazione e di aggiornamento (DPR 275/1999) e definisce il piano per la formazione del personale (DLgs 297/1994; CCNL 2019/2021). Rientrano nelle sue competenze anche le delibere per il recupero delle riduzioni orarie (CCNL 2019/2021), l’indicazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, le iniziative per l’inserimento degli alunni provenienti da contesto migratorio, nonché l’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nel Comitato per la valutazione (DLgs 297/1994) e l’identificazione delle aree per le funzioni strumentali (CCNL 2006/2009).

Il Consiglio di Istituto rappresenta l’organo di governo economico, organizzativo e strategico della scuola. Tra le sue prerogative decisionali primarie vi è l’approvazione finale, ovvero l’adozione, del PTOF (DPR 275/1999) e la definizione degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione educativa (DLgs 297/1994). Esercita poteri vincolanti sul piano finanziario deliberando l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo, unitamente alle variazioni finanziarie necessarie, determinando i limiti di valore per gli acquisti autonomi del Dirigente e fissando i criteri per la selezione di esperti esterni e contraenti. Ha inoltre la competenza esclusiva per l’accettazione di donazioni e l’istituzione di forme di autofinanziamento (DI 129/2018). A livello organizzativo, delibera l’adattamento del calendario scolastico in base alle esigenze ambientali, i criteri generali per l’adattamento degli orari, per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti (DLgs 297/1994). Agisce come legislatore interno adottando il Regolamento di Istituto, che disciplina l’uso degli spazi e prevede le riunioni telematiche, e approvando il Regolamento disciplinare, possedendo competenza diretta nell’irrogare le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni (DPR 249/1998). Delibera, infine, sui criteri per lo svolgimento dei colloqui con le famiglie, per l’attuazione di viaggi di istruzione, visite guidate, educazione alla salute e partecipazione ad attività sul territorio, ed elegge i membri di competenza del Comitato per la valutazione (DLgs 297/1994).

Infine, i Consigli di classe, interclasse e intersezione operano con potere deliberativo su due livelli distinti. Nella composizione ristretta, formata dai soli docenti, attribuiscono la valutazione periodica e finale deliberando su voti e scrutini e decidono l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o agli esami (DPR 122/2009; DLgs 62/2017). Effettuano il coordinamento didattico interdisciplinare e il monitoraggio dei percorsi (DLgs 297/1994), oltre alla delibera per l’attivazione di interventi specifici per i Bisogni Educativi Speciali e la redazione del Piano Didattico Personalizzato (Direttiva 27 dicembre 2012 e Legge 170/2010). Sempre in tale veste, individuano il docente coordinatore per l’Educazione Civica (Legge 92/2019), deliberano sui percorsi formativi per la scuola-lavoro designandone il tutor interno (DM 774/2019) e avanzano proposte per ripetenze eccezionali (DLgs 297/1994). Quando invece operano nella loro composizione allargata (con la presenza dei rappresentnati di genitori e studenti), deliberano l’attribuzione delle sanzioni disciplinari ordinarie a carico degli alunni (DPR 249/1998), svolgono competenze di natura propositiva formalizzando il parere su cui il Collegio dovrà poi deliberare in materia di azione educativa, di sperimentazione e per l’adozione dei libri di testo (DLgs 297/1994; DPR 275/1999).

È del tutto evidente che molti di questi atti non siano semplici scambi di opinioni, ma provvedimenti amministrativi con piena validità e ricadute giuridiche. 
Quando queste delibere vengono assunte a distanza, la scuola deve essere in grado di garantire l’integrità del processo e la sicurezza delle operazioni, anche identificando in modo inequivocabile i partecipanti. Proprio su questo delicato crinale, che separa la semplice riunione online dalla seduta deliberativa certificata, si innesta l’intervento regolatore frutto del confronto tra MIM e Sindacati.

L’impasse normativa che ostacolava lo svolgimento a distanza delle sedute deliberative è stata definitivamente superata il 24 giugno 2026. In tale data, si è tenuta (in videoconferenza) la riunione conclusiva del confronto tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le Organizzazioni Sindacali del comparto (CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL, Federazione GILDA UNAMS, ANIEF). Questo incontro ha dato formale e concreta attuazione a quanto richiesto dall’articolo 44, comma 6, del CCNL 2019-2021, colmando di fatto il vuoto procedurale che teneva in sospeso le scuole.
Il verbale di sintesi scaturito dal tavolo sancisce un principio chiaro e atteso: le istituzioni scolastiche autonome possono ora modificare i propri Regolamenti di Istituto per disciplinare legittimamente lo svolgimento a distanza delle attività collegiali deliberative, con specifico riferimento al Collegio dei docenti e ai Consigli di classe, interclasse e intersezione. Tuttavia, il via libera ministeriale e sindacale non è incondizionato, ma è strettamente subordinato all’adozione di soluzioni digitali idonee. Le scuole sono infatti tenute a garantire la corretta gestione delle sedute attraverso l’uso di “sistemi di voto online certificati”. Le piattaforme scelte dovranno assicurare il carattere personale del voto garantendone l’univocità, oltre a permettere la trasparenza e la verificabilità delle procedure nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza, integrità, correttezza e protezione dei dati personali.
Oltre a fissare i paletti tecnico-operativi, il confronto ha risolto un fondamentale snodo giuridico, inquadrando la natura contrattuale di queste riunioni. Nel verbale, le parti hanno richiamato un decisivo orientamento applicativo dell’ARAN (rilasciato il 12 giugno 2024), il quale chiarisce che le attività collegiali telematiche rientrano a pieno titolo nelle modalità di lavoro a distanza previste dal Titolo III del CCNL. Sulla base di questo orientamento, l’Amministrazione e i Sindacati hanno convenuto ufficialmente che, tra le forme di lavoro a distanza, il “lavoro agile” rappresenta lo strumento organizzativo maggiormente compatibile per lo svolgimento di tali attività collegiali, pur ribadendo la necessità di assicurare la piena partecipazione di tutti gli aventi diritto.

Per inquadrare correttamente la questione dello svolgimento delle riunioni a distanza, è quindi indispensabile conoscere l’architettura tecnica di questo istituto contrattuale.
Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La sua attivazione ha natura consensuale e volontaria, ed è fondamentale precisare che lavorare in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto: il dipendente conserva gli stessi diritti e obblighi che avrebbe lavorando in presenza, ivi compreso il diritto a un trattamento economico non inferiore.
Il presupposto giuridico per operare in lavoro agile è la stipula di un accordo individuale in forma scritta, necessario sia ai fini della regolarità amministrativa che come mezzo di prova. Si tratta di un documento che regola l’esecuzione della prestazione e deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi essenziali:
– durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
– modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile;
– tempi di riposo del lavoratore e misure per garantire la disconnessione;
– ipotesi di giustificato motivo di recesso e modalità per esercitarlo;
– eventuale strumentazione tecnologica fornita dall’amministrazione.

Il contratto divide la prestazione in lavoro agile in due fasce temporali distinte:
a. fascia di contattabilità: periodo in cui il lavoratore è tenuto a essere reperibile (via telefono, email o piattaforme) che deve essere indicata nell’accordo individuale e non può superare l’orario medio giornaliero di lavoro.
b. fascia di inoperabilità: è il lasso di tempo in cui al lavoratore non può essere richiesta alcuna prestazione e comprende obbligatoriamente le 11 ore di riposo consecutivo garantite per Legge, includendo sempre il periodo di lavoro notturno che va dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo.

A tutela della salute psicofisica, il contratto sancisce in modo netto il diritto alla disconnessione: al di fuori della fascia di contattabilità, il dipendente non è tenuto ad avere contatti con il dirigente o con i colleghi, a leggere email, a rispondere a messaggi o ad accedere ai sistemi informatici dell’amministrazione . Nelle giornate di lavoro agile, inoltre, è vietato effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
A differenza del lavoro da remoto tradizionale, nel lavoro agile il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi in cui svolgere la prestazione. Nella scelta del luogo, il dipendente ha la responsabilità di accertare che vi siano le condizioni minime di sicurezza, una connessione idonea, e deve adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la più assoluta riservatezza sui dati trattati . Il datore di lavoro rimane responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici, solo nel caso in cui essi vengano assegnati, non sussistendo, però, alcun obbligo al riguardo.
Infine, in caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici che impedisca o rallenti sensibilmente l’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare tempestivamente il proprio dirigente e, qualora queste problematiche rendano impossibile o non sicura la prestazione a distanza, il dirigente ha la facoltà di richiamare il dipendente a lavorare in presenza presso la sede scolastica, come anche nei casi di giustificato motivo di recesso, regolamentati nell’accordo individuale.

Il via libera ministeriale allo svolgimento delle sedute deliberative a distanza trova la sua declinazione pratica nell’Allegato tecnico, un documento che fissa paletti rigorosi per impedire che l’esercizio della partecipazione democratica a scuola venga messo a rischio da falle informatiche. 
Il principio cardine è che, qualora le operazioni di voto vengano effettuate mediante strumenti integrati in piattaforme di videoconferenza, questi debbano obbligatoriamente garantire la corretta identificazione dei partecipanti, l’univocità dell’espressione di voto e la disponibilità di evidenze verificabili dell’esito. In mancanza di tali condizioni, gli strumenti digitali possono essere impiegate esclusivamente per attività non deliberative o per votazioni prive di rilevanza giuridica.
Per assicurare la validità delle delibere, l’architettura dei sistemi informatici deve poggiare su garanzie strutturali ben precise. In primo luogo, l’autenticazione si considera adeguata solo quando il sistema impedisce accessi non autorizzati e permette di tracciare in modo certo l’identità del soggetto che opera. È inoltre indispensabile una gestione avanzata delle autorizzazioni: il software deve prevedere una chiara distinzione dei ruoli (ad esempio tra presidente, segretario e componente), garantendo che ciascun utente possa accedere esclusivamente alle funzionalità strettamente necessarie e assicurando la tracciabilità delle operazioni svolte.
Un aspetto cruciale per la regolarità della seduta riguarda la gestione sicura delle sessioni di collegamento. L’Allegato impone l’implementazione di misure specifiche per il tracciamento delle sessioni attive, la prevenzione di accessi simultanei non autorizzati e l’interruzione automatica del collegamento in caso di inattività dell’utente. 
Per quanto concerne l’atto deliberativo in sé, il sistema di voto deve assicurare che ogni avente diritto possa esprimere un solo voto, il quale deve essere registrato in modo integro e non modificabile, determinando un esito corretto e verificabile nel totale rispetto dei quorum deliberativi e delle regole procedurali.
Infine, lo svolgimento su piattaforma digitale delle riunioni degli organi collegiali richiede una rigorosa gestione documentale: tutte le attività devono essere documentate mediante la produzione di verbali digitali, registrazioni degli esiti ed evidenze delle operazioni che risultino immodificabili, completi e associati ai metadati necessari per garantirne l’autenticità, l’integrità e la contestualizzazione. 

La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto delle Linee guida AgID, assicurandone la leggibilità e la reperibilità nel tempo. Per tutelarsi, le istituzioni scolastiche sono tenute a verificare preventivamente la coerenza delle soluzioni adottate, acquisendo idonea documentazione tecnica e una formale dichiarazione di conformità da parte del fornitore o del partner tecnologico.

Prima di analizzare le soluzioni tecnologiche, è essenziale inquadrare la distinzione normativa alla base delle diverse tipologie di voto. Il DLgs 297/1994 stabilisce infatti un principio generale all’articolo 37: “La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone”. Questa previsione ci chiarisce che il ricorso allo scrutinio segreto riguarda in realtà situazioni molto parziali e circoscritte all’interno della vita democratica della scuola (come, ad esempio, le elezioni di rappresentanti interni, le valutazioni su singoli individui, i provvedimenti disciplinari, il parere del Collegio dei docenti in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza), mentre per la stragrande maggioranza delle delibere collegiali vige sempre la regola del voto palese. 
Vale la pena di ricordare, quindi, che al di fuori delle fattispecie indicate non è possibile proporre ovvero richiedere il volto segreto.
Tra tutte le sfide tecnologiche da affrontare, la gestione delle procedure di voto rappresenta senza dubbio lo snodo più delicato, su cui l’Allegato tecnico del MIM interviene con prescrizioni estremamente puntuali, con una netta cesura tra le votazioni in forma palese e quelle a scrutinio segreto, imponendo requisiti tecnologici diversi.
Nel caso del voto palese, la priorità assoluta è la trasparenza e la riconducibilità dell’azione all’identità del votante. Il sistema adottato deve garantire la piena tracciabilità dell’operazione, associando in modo inequivocabile la scelta espressa al soggetto partecipante. In questo scenario, le scuole godono di maggiore flessibilità: l’Allegato chiarisce infatti che è ammesso l’utilizzo delle ordinarie funzionalità di sondaggio o raccolta opinioni già integrate nelle comuni piattaforme di videoconferenza, a condizione che garantiscano la tracciabilità del voto e la possibilità di documentare, ricondurre al votante e conservare i risultati per la successiva verbalizzazione.
Al contrario, il voto a scrutinio segreto costituisce il vero banco di prova per l’infrastruttura digitale scolastica. Poiché questa modalità incide direttamente sulla libertà, sull’autenticità dell’espressione democratica e sulla stessa validità delle deliberazioni, i requisiti si fanno estremamente stringenti. Non è sufficiente che un software si limiti a “dichiarare” l’anonimato nascondendo i nomi sullo schermo: l’anonimizzazione deve essere effettiva, definitiva e tecnicamente dimostrabile. A tal fine, il Ministero richiede una rigida separazione strutturale tra la fase di autenticazione dell’utente (che verifica chi entra nel sistema) e la fase di espressione del voto, attraverso meccanismi informatici che impediscano qualsiasi collegamento tra le due.
A garanzia di questa imperforabilità, le disposizioni tecniche esigono la totale inaccessibilità delle informazioni: deve essere strutturalmente impossibile, persino per gli amministratori di sistema della scuola o per gli stessi fornitori del software, risalire a chi ha votato cosa. Un’attenzione particolare è riservata alla gestione dei metadati, come i file di log informatici e i timestamp (le marcature temporali): essi devono essere archiviati in modo tale da non permettere mai, neanche per via indiretta o tramite incrocio di dati, la re-identificazione del votante. Al contempo, il sistema deve essere capace di dimostrare l’esito matematico complessivo della votazione (per verificare i quorum), senza ovviamente scalfire la segretezza dei singoli.
L’Allegato tecnico conclude la sezione con un monito perentorio: le soluzioni generiche che non riescono a garantire una reale separazione tra identità e voto, o che permettono la tracciabilità indiretta, sono formalmente inidonee al voto segreto. L’utilizzo di strumenti di sondaggio integrati nelle piattaforme video per gli scrutini segreti è ammesso esclusivamente qualora la documentazione tecnica del fornitore certifichi il pieno rispetto di tutti questi requisiti; in caso contrario, non possono essere impiegati per votazioni con effetti deliberativi.

L’introduzione della modalità telematica per gli organi collegiali non dovrebbe mai tradursi in un automatismo “calato dall’alto”, ma richiede una propedeutica fase di studio del contesto specifico. Ogni istituzione scolastica è una realtà a sé stante: prima di inserire questa innovazione organizzativa occorre un’analisi serena, oggettiva e chiara che pesi, quasi secondo la logica ICF, barriere e facilitatori situazionali, in modo da produrre scelte progressive e ampiamente condivise. 
Diversi elementi, infatti, influiscono sulla fattibilità e sull’opportunità di tale transizione: la dispersione territoriale delle sedi scolastiche (particolarmente rilevante negli Istituti comprensivi o nelle Scuole secondarie con più plessi o succursali), la percentuale di docenti “locali” rispetto a quelli pendolari, nonché l’effettiva alfabetizzazione digitale e l’esperienza tecnologica del personale che dovrà materialmente supportare l’organizzazione e la gestione tecnica delle riunioni.
Una volta conclusa questa valutazione di fattibilità, il percorso di regolamentazione interno deve svilupparsi attraverso passaggi istituzionali ben precisi. 
Uno dei primi passi riguarda la dimensione delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica. L’attuazione delle riunioni a distanza, essendo riconducibile alla cornice del lavoro agile, richiede il coinvolgimento della RSU e dei rappresentanti sindacali territoriali. Ai sensi dell’articolo 30 del CCNL, il Dirigente scolastico deve avviare il confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro a distanza. Questo confronto sindacale è propedeutico e deve portare alla definizione delle modalità pratiche di instaurazione del lavoro agile, che si concretizza tramite la stipula di un accordo individuale in forma scritta tra l’amministrazione e il dipendente, come disciplinato dall’articolo 13 del CCNL ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Contestualmente, potrebbe essere attivata nella Contrattazione integrativa d’Istituto la definizione dei criteri generali di utilizzo delle strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio, al fine di tutelare in modo effettivo il diritto alla disconnessione dei lavoratori: ricordando, ovviamente, che le riunioni a distanza sono “orario di servizio”.
Oltre lo snodo sindacale, la competenza passa agli organi collegiali, con un ruolo centrale affidato al Consiglio di Istituto. In quanto organo di governo organizzativo, dotato di potere deliberante sull’organizzazione della vita della scuola, spetta al Consiglio di Istituto l’aggiornamento e l’approvazione del Regolamento interno. È all’interno di questo documento che deve essere normato lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni, prestando una cura particolare alle regole per i quorum e alle rigorose procedure necessarie per garantire la segretezza del voto.
Sul piano squisitamente tecnico e procedurale, poi, la scuola dovrà poi tradurre in prassi le indicazioni dell’Allegato tecnico ministeriale attraverso passaggi organizzativi chiari:
certificazione tecnologica: acquisire formalmente dal fornitore della piattaforma prescelta (o dei sistemi di voto integrati) l’idonea documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità ai requisiti ministeriali;
informazione per la sicurezza sul lavoro: fornire al lavoratore una specifica informativa in materia di salute e sicurezza nel contesto del lavoro agile, fermo restando che è responsabilità del dipendente accertare che il luogo prescelto per il collegamento garantisca le condizioni minime di tutela della salute e sicurezza, impegnandosi formalmente nell’accordo individuale a rispettare le prescrizioni indicate dall’amministrazione;
tutela della privacy e dei documenti: aggiornare gli adempimenti legati al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tramite un’eventuale Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per i sistemi di voto, e attrezzare gli uffici per la produzione e conservazione a norma dei verbali digitali, garantendone l’immodificabilità, l’integrità e la reperibilità nel tempo secondo le Linee guida AgID;
definizione dei ruoli: declinare nell’ambiente digitale le funzioni tipiche degli organi collegiali, individuando con precisione chi ricopre il ruolo di Presidente e chi funge da segretario verbalizzante;
gestione degli imprevisti: stabilire procedure standardizzate per far fronte ai malfunzionamenti tecnici, definendo le condizioni che impongono la sospensione delle operazioni di voto e l’eventuale ripetizione della seduta.

È innegabile che la transizione verso gli organi collegiali in modalità telematica porti con sé un carico di adempimenti non indifferente. A una prima lettura, la necessità di aggiornare i Regolamenti d’Istituto, avviare il confronto sindacale, predisporre informative sulla sicurezza, gestire la privacy e acquisire certificazioni tecniche può apparire come un appesantimento burocratico. Tuttavia, sarebbe un errore limitarsi a questa prospettiva. 
Le riunioni scolastiche sono storicamente, e spesso a ragione, oggetto di lamentele corali: lunghe, di difficile incastro con gli impegni personali e talvolta caratterizzate da una certa dispersione comunicativa. Questo passaggio tecnologico, se governato con intelligenza e non subìto passivamente, offre un’occasione preziosa per ripensare la qualità organizzativa della vita collegiale. 
Strutturare sedute a distanza con regole di preparazione e svolgimento chiare, piattaforme adeguate e tempi ben definiti dalla cornice contrattuale del lavoro agile, può snellire le procedure, favorire una partecipazione più serena e focalizzata, e conciliare realmente i tempi di vita e di lavoro del personale. 
Superato lo sforzo organizzativo iniziale, l’innovazione digitale può quindi smettere di essere un vincolo normativo per trasformarsi in uno strumento capace di rendere il confronto democratico più moderno, efficace e, in definitiva, più utile per l’intera comunità scolastica.


Riflessioni da Gerusalemme e Gaza per la scuola di domani

L’educazione alla pace non va in vacanza


L’anno scolastico si è ormai concluso, le aule si stanno svuotando (anche quelle degli Esami) e le campanelle hanno smesso di suonare.
Eppure, se c’è una cosa che il nostro ruolo ci insegna, è che l’educazione alla pace non va in vacanza. Anche durante i mesi estivi, la nostra vocazione di educatori ci chiama a tenere gli occhi aperti sul mondo e a riflettere su come trasformare le tragedie del nostro tempo in strumenti di consapevolezza per i nostri studenti.

Per questo vorremmo condividere con voi alcune riflessioni a partire dalla drammatica realtà che continua a consumarsi in Medio Oriente, intrecciando i nudi fatti sul campo con la visione di speranza che unicamente può dare senso allo sforzo educativo.

La realtà dei fatti: gli aggiornamenti da Gaza
Per educare ai diritti umani, dobbiamo prima di tutto guardare in faccia la negazione degli stessi. Gli ultimi aggiornamenti provenienti, tra gli altri, dagli operatori di Emergency ci restituiscono un quadro insostenibile.
La situazione a Gaza è drammatica: la crisi idrica si aggrava e le persone riescono a racimolare appena 6 litri di acqua al giorno a persona per bere, cucinare e lavarsi. Oltre ai continui bombardamenti e all’assenza di cibo e medicinali, c’è un dato che, come educatori, ci deve colpire profondamente: Gaza registra oggi il tasso più alto di amputazioni infantili pro capite al mondo. Il 90% degli edifici non esiste più e migliaia di famiglie, sfollate più e più volte, cercano di sopravvivere in tendopoli sovraffollate, esposte a malattie e denutrizione. In questo contesto, lo staff medico di Emergency continua instancabilmente a operare per garantire assistenza sanitaria di base, testimoniando un impegno concreto per la vita in mezzo alla distruzione.

Tracce di speranza nella Lettera pastorale del Patriarca Pizzaballa
Di fronte a tanto orrore, come possiamo trovare le parole per educare i nostri ragazzi? Una strada possibile ci viene dalla Lettera pastorale del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, cui l’ultimo numero della rivista La Civiltà Cattolica dedica un’analisi accurata.
Pubblicata il 25 aprile 2026 e intitolata «Tornarono a Gerusalemme con grande gioia». Una proposta per vivere la vocazione della Chiesa in Terra Santa, questa Lettera non è una semplice analisi politica, ma un documento che invita i credenti (e non solo) a interrogarsi su come vivere in mezzo al conflitto senza cedere all’odio. Il Cardinale rifiuta “discorsi edulcorati e astratti” ed esorta a non restare spettatori silenziosi.
Tra i temi più potenti della Lettera c’è il monito contro la “memoria tossica”, ovvero quella memoria che diventa una narrazione chiusa, costruita contro l’altro per escluderlo e giustificare la violenza. Al contrario, Pizzaballa invita a mantenere “le porte aperte”, a custodire il “bene comune” e a costruire occasioni concrete di convivenza.
È qui che la Lettera pastorale parla direttamente a noi. In un passaggio illuminante, il Patriarca definisce le scuole “laboratori del futuro”. Generazioni di giovani – cristiani, musulmani ed ebrei – passano tra i banchi scolastici, e questo ci affida una responsabilità immensa.
Vi invitiamo a leggere attentamente queste parole e a farle vostre per il prossimo anno scolastico: «Immaginiamo scuole dove non si trasmettono solo nozioni, ma si educa a rileggere la storia con occhi liberi dal rancore; dove il conflitto non viene rimosso, ma affrontato con gli strumenti della conoscenza dell’altro, del dialogo e del rispetto; dove la qualità dell’insegnamento va di pari passo con la qualità delle relazioni».
Il conflitto, afferma Pizzaballa, non va ignorato o rimosso, ma affrontato con le armi del dialogo.
Noi insegnanti ed educatori siamo chiamati a non essere “solo trasmettitori di contenuti, ma testimoni di uno stile di vita”. Dobbiamo guidare i nostri alunni ad analizzare le notizie, a riconoscere l’umanità dell’altro e a disinnescare la logica esclusiva del “noi contro di loro”.

Un impegno anche oggi
Le ferite del mondo, dai diritti negati a Gaza fino alle aule delle nostre scuole, richiedono una cura costante. Approfittiamo di queste settimane di pausa per ricaricare le energie e nutrire le nostre coscienze. Leggiamo, informiamoci e prepariamoci. Perché a settembre i nostri ragazzi avranno bisogno di adulti capaci di aiutarli a decifrare la realtà e a sperare. L’educazione alla pace non va in vacanza: è un impegno quotidiano, silenzioso e potente.

Francesco Rovida


Da “docente di sostegno” a “docente per l’inclusione”: ma a cosa serve?

Un’analisi della proposta di legge A.C. 2303


La recente pubblicazione del Decreto Ministeriale 926/2026, volto a disciplinare il nuovo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno, offre una contingente opportunità di riflessione sulle evoluzioni normative e concettuali che interessano il mondo della scuola. L’emanazione del decreto si inserisce, infatti, in un periodo in cui il dibattito pubblico è stato intercettato da un’iniziativa legislativa che ha guadagnato ampio spazio nei titoli dei giornali, talora con una rilevanza mediatica superiore rispetto alla sua effettiva portata applicativa o al suo reale stato di avanzamento.

Si tratta della proposta di legge A.C. 2303, presentata alla Camera dei Deputati l’11 marzo 2025 e volta all’«Introduzione della qualifica di docente per l’inclusione». L’intento della proposta appare orientato a superare l’espressione “docente di sostegno”, adottando una formula lessicale che si propone di evidenziare il ruolo di questi professionisti nel supportare l’intero contesto di classe e promuovere strategie didattiche inclusive. Si tratterebbe di una ridenominazione formale della qualifica nel sistema nazionale di istruzione, presentata nella relazione illustrativa come un passo coerente con i princìpi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L’iter parlamentare, tuttavia, mostra fin dalle prime fasi elementi di complessità. Avviato in Commissione Cultura, l’esame ha registrato posizioni articolate, comprese quelle di alcune realtà associative che hanno manifestato dubbi sull’efficacia di un intervento prevalentemente nominale. Il successivo passaggio in Commissione Bilancio ha inoltre posto l’attenzione sulle coperture economiche. L’articolo 2 del testo prevede infatti l’attuazione delle disposizioni «senza nuovi o maiores oneri per la finanza pubblica», una clausola di invarianza finanziaria che, pur essendo una prassi formale, richiede verifiche contabili spesso laboriose da parte dell’esecutivo.

A margine di queste questioni tecniche, un’analisi delle prospettive del testo richiede di considerare il quadro statistico strutturale della produzione legislativa. Storicamente, il tasso di approvazione delle proposte di legge di esclusiva iniziativa parlamentare risulta piuttosto modesto. Le rilevazioni sui flussi parlamentari indicano che solo una frazione contenuta di questi testi — misurabile in poco più dell’1% del totale depositato — riesce a completare la doppia lettura di Camera e Senato. L’assetto normativo attuale è infatti caratterizzato da una netta prevalenza di provvedimenti di iniziativa governativa, che arrivano a costituire circa i tre quarti delle leggi effettivamente promulgate. Gran parte dei disegni di legge di origine parlamentare tende, nella prassi, a non superare le fasi preliminari di esame o a rimanere depositata agli atti senza giungere alla discussione in Aula.
Tale elemento di sistema suggerisce cautela (fortunatamente dal mio punto di vista) nel valutare le reali probabilità di approvazione definitiva del testo in discussione, ponendo l’interrogativo su quanto l’attuale dibattito possa tradursi in una norma efficace piuttosto che configurarsi come una dichiarazione di intenti.

Al di là delle dinamiche parlamentari, è il merito stesso della proposta a sollevare alcune perplessità sul piano giuridico e organizzativo.

In primo luogo, l’impianto concettuale alla base del disegno di legge sembra sovrapporre l’idea di inclusione a una specifica categoria professionale. L’inclusione, sul piano pedagogico e sistemico, è un processo che riguarda l’intera comunità scolastica e, per sua natura, non può essere delegato o associato in via esclusiva a una singola tipologia di insegnanti.
La più corretta e ampia definizione del costrutto in ambito normativo è presente nel primo articolo del Decreto Legislativo 66/2017 e afferma che l’inclusione scolastica:
“a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
b) si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”
.
Per questo, attribuire a un solo profilo la qualifica di “docente per l’inclusione” rischia di deresponsabilizzare implicitamente il resto del corpo docente rispetto a un mandato che l’ordinamento affida alla dimensione collettiva.

In secondo luogo, si rende necessaria una precisazione in merito all’organizzazione del lavoro scolastico. Le “attività di sostegno” costituiscono una delle svariate modalità, individuali e collegiali, attraverso cui l’organico dell’autonomia realizza il Piano triennale dell’offerta formativa: “I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo” (CCNL 2019-2021, art. 41).
Tali attività, quindi, non si esauriscono nell’intervento del singolo insegnante, ma sono pensate in modo collegiale e coinvolgono, pur nella diversità dei ruoli, il Collegio dei docenti, il Consiglio di classe o il team docenti. Modificare la qualifica potrebbe generare sovrapposizioni tra un principio pedagogico trasversale (l’inclusione) e una funzione didattica e tecnico-giuridica ben definita (il sostegno), la cui gestione ricade sull’intero gruppo di lavoro.

Una terza area di criticità riguarda l’efficacia di simili interventi nel favorire un reale mutamento nelle dinamiche scolastiche. Nel contesto attuale, una operazione di “maquillage linguistico” rischia di risultare inadeguata a modificare la visione della scuola.
Piuttosto che promuovere una nuova cultura pedagogica, un cambio di etichetta privo di riforme strutturali può generare confusione e, paradossalmente, contribuire al mantenimento dello status quo.
La storia dell’ordinamento scolastico fornisce esempi chiari di come la prassi tenda a resistere alle ridenominazioni formali: basti pensare alla nozione di “programmi”, superati normativamente da oltre vent’anni a favore delle Indicazioni Nazionali, eppure ancora oggi costantemente richiamati nel linguaggio comune e nella pratica quotidiana.

Infine, emerge una perplessità di natura squisitamente organizzativa e giuridica, legata alla carenza di interventi organici e di coordinamento strutturale che caratterizza l’attuale panorama normativo della scuola. Un indicatore significativo di questa frammentazione è rappresentato dall’assenza di un nuovo Testo Unico, fermo al lontano 1994, che lascia il settore in una condizione di stratificazione legislativa complessa e di difficile armonizzazione.
Un esempio recente di tali criticità nei raccordi istituzionali si è palesato nel percorso di definizione del nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato e nel relativo coordinamento con il Ministero della Salute. In quell’occasione, l’adozione di Linee guida sul profilo di funzionamento da parte del Ministero della Salute ha finito per incidere sulle definizioni stabilite da un Decreto Legislativo e da un Decreto Ministeriale del MIM, determinando una evidente frizione con le ordinarie regole di gerarchia delle fonti giuridiche alla quale lo stesso MIM ha dovuto, paradossalmente e inspiegabilmente, successivamente adeguarsi.

Episodi di questo tipo suggeriscono che le complessità strutturali della scuola odierna non possano essere efficacemente governate attraverso provvedimenti parziali o settoriali, e ancor meno tramite modifiche di carattere prevalentemente terminologico, scollegate da un disegno organico di riforma.

Francesco Rovida

Trasformare i sistemi alimentari per un clima sicuro e la salute di tutti

Il Rapporto della Relatrice Speciale Elisa Morgera, presentato alla 62ª sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, illustra l’urgenza di una transizione ecologica a tutela del clima e dei diritti fondamentali.


L’attuale modello di produzione alimentare su larga scala rappresenta una minaccia esistenziale non solo per il nostro clima, ma anche per i diritti umani. È quanto emerge dal rapporto intitolato “Transforming food systems for a safe climate and health for all” (Trasformare i sistemi alimentari per un clima sicuro e la salute di tutti), redatto da Elisa Morgera, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici.
Il documento è stato predisposto per essere discusso durante la sessantaduesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, programmata dal 15 giugno al 10 luglio 2026. Inserito nell’ambito della discussione su promozione e protezione di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo, il rapporto delinea un quadro allarmante, anche se fin troppo noto. I sistemi alimentari, infatti, generano attualmente tra il 21% e il 37% delle emissioni globali di gas serra e, senza un intervento drastico, queste emissioni sono destinate ad aumentare del 60-90% tra il 2010 e il 2050.

La crisi climatica legata al cibo è profondamente intrecciata con l’industria petrolifera e petrolchimica. I sistemi alimentari consumano il 15% dei combustibili fossili globali per ottenere energia e rappresentano ben il 40% del consumo di materie prime fossili impiegate per la produzione di prodotti petrolchimici, come pesticidi, fertilizzanti sintetici e plastica. L’uso massiccio di queste sostanze chimiche contamina il suolo, impoverisce la biodiversità e minaccia direttamente il diritto al cibo, alla salute e a un ambiente sano. Ad esempio, i fertilizzanti azotati sono responsabili di gravi forme di inquinamento dell’aria e delle falde acquifere, causando circa 650.000 decessi prematuri ogni anno.

Il documento evidenzia una disuguaglianza strutturale allarmante: solo l’1% delle più grandi aziende alimentari controlla oltre il 70% dei terreni agricoli mondiali. Al contrario, le piccole aziende agricole, che operano su appena il 12% delle terre, sono in grado di produrre il 36% del cibo a livello globale. L’industria alimentare su larga scala è legata a modelli sistemici di violazioni dei diritti umani, tra cui la perdita dei mezzi di sussistenza, lo sfruttamento del lavoro, l’accaparramento delle risorse e un impatto sproporzionato su donne e bambini. Inoltre, queste stesse corporazioni bloccano attivamente l’azione climatica ricorrendo a campagne di disinformazione, greenwashing e lobbismo per perpetuare l’uso di combustibili fossili, sminuire il proprio impatto ambientale e ostacolare le normative sanitarie.

Per rispondere a questa instabilità, la Relatrice Speciale raccomanda ai governi di adottare normative rigorose per decarbonizzare, defossilizzare e detossificare i sistemi alimentari.
Un passo cruciale di questa transizione è l’eliminazione dei sussidi statali dannosi. Attualmente, i governi sborsano oltre 670 miliardi di dollari all’anno in sussidi diretti all’agricoltura e alla pesca su larga scala, costringendo i contribuenti a sostenere un’industria altamente inquinante, mentre ne pagano anche i costi sanitari e ambientali. Questi fondi devono essere reindirizzati per sostenere la transizione verso pratiche sostenibili e diete più sane, prevalentemente a base vegetale.

La vera soluzione trasformativa si basa sul riposizionare l’azione climatica attorno all’agroecologia, alla pesca artigianale basata sugli ecosistemi e alla pastorizia, guidate da Popoli Indigeni, contadini e donne. Questi modelli produttivi aumentano in modo significativo la resilienza climatica, proteggono la biodiversità e garantiscono la nutrizione per tutti. Riconoscere e proteggere i saperi tradizionali indigeni e contadini non è solo un atto di giustizia sociale, ma una necessità delineata dalle valutazioni scientifiche globali per invertire le molteplici crisi planetarie in corso, garantendo un clima sicuro e la salute dell’intera umanità.