La nuova disciplina per gli Esami integrativi nel secondo ciclo

Una prima guida agli effetti del DM 163/2026


La riforma introdotta dal DM 163/2026 segna un superamento del vecchio paradigma burocratico dei trasferimenti studenteschi, con l’obiettivo di regolamentare il passaggio tra indirizzi attraverso uno strumento strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione del successo formativo. Il provvedimento riconosce che la permeabilità dei percorsi di studio è essenziale per rispondere alle esigenze di riorientamento degli studenti.
In questa fase di transizione, la Nota MIM 161740/2026 si pone come la bussola operativa necessaria che non si limita a trasmettere l’ordinanza, ma ne chiarisce l’applicazione immediata, garantendo che l’autonomia delle istituzioni scolastiche si eserciti all’interno di una cornice di equità e trasparenza.
Tale impianto poggia su un’architettura normativa rinnovata, che bilancia il diritto alla scelta individuale con la necessità di salvaguardare il rigore degli standard di apprendimento.

Il DM 163/2026 trae la propria forza dal D.Lgs. 226/2005 (art. 1 c. 7), come recentemente novellato dal DL 127/2025 (convertito nella L. 164/2025). Questo intervento legislativo ha ridefinito le modalità di passaggio tra gli indirizzi del secondo ciclo, delegando all’ordinanza ministeriale la definizione tecnica delle procedure.

Un passaggio fondamentale nel processo di definizione è rappresentato dal parere CSPI n. 172/2026. Il Ministero ha accolto le istanze del Consiglio relative ai criteri generali che non contrastano con la natura procedurale della norma, rafforzando la coerenza del testo. Tuttavia, per ragioni di tenuta ordinamentale e tecnica, sono state respinte alcune osservazioni critiche:
Lingue straniere nei Licei linguistici: il Ministero ha confermato la distinzione tra i livelli di competenza richiesti. In conformità al DPR 89/2010, Allegato A, la seconda lingua richiede il livello B2 mentre la terza il livello B1; parificare tali standard in fase di esame integrativo risulterebbe in una deroga illegittima agli obiettivi specifici di apprendimento.
– Raccordi con il sistema IeFP: è stata confermata l’esclusione della IeFP dal perimetro del decreto. Poiché il DL 127/2025 limita l’efficacia della norma ai percorsi del sistema nazionale di istruzione, non è possibile estendere tale disciplina ai percorsi regionali senza un ulteriore intervento legislativo.

L’intera riforma si muove nel solco di tre direttrici fondamentali:
1. Autonomia Scolastica (DPR 275/1999): le scuole autonome sono chiamate a gestire l’accoglienza e la personalizzazione dei percorsi.
2. Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998): viene garantito il diritto a un orientamento consapevole.
3. Sussidiarietà: si promuove una collaborazione interistituzionale per la continuità formativa.

Questo quadro di princìpi si traduce in procedure operative differenziate, con un’attenzione specifica alla natura pedagogica del primo biennio.

Nel primo biennio, il passaggio tra indirizzi abbandona la logica della “verifica standard” per abbracciare un modello finalizzato al riorientamento precoce. L’Art. 1 del DM 163/2026 individua le seguenti casistiche:
Richieste di studenti in corso d’anno (1° e 2° anno): passaggio diretto alla classe corrispondente durante l’anno scolastico.
Richieste di studenti ammessi alla classe successiva (dopo il 1° anno): inserimento diretto nella classe seconda di altro percorso.
Richieste di studenti non ammessi alla classe successiva (dopo il 2° anno): inserimento nella classe seconda di un indirizzo differente.
L’innovazione sostanziale risiede nel colloquio orientativo. Questo strumento, condotto presso la scuola ricevente, deve essere privo di finalità valutative e mira esclusivamente a prendere atto delle eventuali esigenze di integrazione formativa, per colmare le quali, l’istituzione deve attivare specifici “interventi didattici integrativi”, che dovranno essere formalizzati con lo scopo di garantire la sostenibilità didattica del passaggio.
Ai sensi dell’Art. 1, comma 1, l’iscrizione ai percorsi di liceo musicale e coreutico rimane sempre subordinata al superamento di specifiche prove di verifica, anche nel primo biennio. Per questi indirizzi non si applica il modello del solo colloquio orientativo, data la specificità tecnica delle competenze d’accesso richieste.
Le richieste di passaggio per gli studenti iscritti al primo e al secondo anno devono essere presentate in modo perentorio entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico.

Mentre il biennio punta all’accoglienza, il triennio finale richiede un rigore maggiore per garantire la solidità della specializzazione.
Dal terzo anno di corso, la normativa reintroduce la verifica formale tramite gli esami integrativi. La necessità di accertare le competenze diviene prioritaria laddove i curricoli iniziano a divergere in modo significativo verso aree professionalizzanti o accademiche specifiche.

Disciplina operativa (DM 163, Art. 2)
CommissionePresieduta dal Dirigente Scolastico; min. 3 docenti della classe ricevente che coprano tutte le discipline d’esame.
Criteri di ValutazioneSuperamento con punteggio minimo di 6/10 in ogni singola disciplina.
Tipologia di ProveScritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche, orali, e compositivo/esecutive (per indirizzi specifici).
Contenuto delle ProveVerte sulle discipline (o parti di discipline) non coincidenti tra il curricolo di provenienza e quello di destinazione.

Gli esami si svolgono in un’unica sessione speciale da concludersi prima dell’inizio delle lezioni, salvo le deroghe transitorie previste per l’avvio della riforma. Tale rigore è il presupposto necessario per l’accesso a filiere caratterizzate da una progettazione peculiare, come quelle quadriennali.

I percorsi quadriennali, inclusa la filiera tecnologico-professionale, presentano restrizioni stringenti derivanti dalla loro progettazione verticale e dalle forti misure di personalizzazione adottate fin dal primo anno.
Ai sensi dell’Art. 3, comma 3b, è vietato il passaggio dai percorsi quinquennali ai quadriennali a partire dal terzo anno. La motivazione tecnica risiede nel fatto che la comparazione tra gli obiettivi intermedi di apprendimento, per ciascuna annualità, risulta non adeguatamente verificabile a causa della diversa scansione temporale dei curricoli.
Il passaggio da quinquennale a quadriennale nel primo biennio è possibile solo previa valutazione positiva del Consiglio di Classe ricevente. Tale organo deve verificare la “correlazione” tra i percorsi e la fattibilità dell’inserimento dopo il colloquio orientativo.
Il passaggio da quadriennale a quinquennale è sempre ammesso, previo esame integrativo (dal secondo anno in poi), con una valutazione che tenga conto delle competenze pregresse acquisite.

Il DM 163/2026 disciplina anche i flussi provenienti da sistemi scolastici di altri Paesi, operando una distinzione basata sull’obbligo di istruzione (Art. 4). Per gli studenti in obbligo si applica il DPR 394/1999 (Art. 45, c. 2) e l’inserimento avviene nella classe corrispondente con successiva attivazione di interventi didattici personalizzati. Per gli studenti fuori obbligo sono obbligatori gli esami integrativi sulle materie o parti di materie non coincidenti.

Le nuove norme non si applicano ai percorsi di secondo livello per adulti, disciplinati dal DPR 263/2012, che seguono una logica peculiare basata sul Patto Formativo Individualizzato (PFI) e sul riconoscimento dei crediti tramite apposita Commissione, rendendo superflua la procedura di esame integrativo standard.

Per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero ha previsto una clausola di salvaguardia per gestire l’impatto della pubblicazione del decreto a ridosso dell’avvio delle lezioni: in deroga alla norma generale, per il solo anno corrente, gli esami integrativi possono svolgersi sino al 30 settembre 2026.
Questo slittamento consente alle segreterie di istruire le pratiche e ai docenti di organizzare le commissioni nel rispetto dei tempi tecnici necessari.

La gestione dei passaggi richiede un coordinamento impeccabile tra le scuole di provenienza e quelle di destinazione, con un ruolo di garanzia della tempestività e della correttezza delle comunicazioni del Dirigente scolastico.

Tabella di Marcia Operativa

AzioneResponsabileTempistica / Scadenza
Presentazione istanzaGenitori / Studente (se maggiorenne)Entro il 31 Gennaio (Biennio) / In tempo utile per esami (Triennio)
Informativa alle famiglieDirigente Scolastico (Ricevente)Immediata, all’atto della richiesta
Svolgimento Colloquio OrientativoConsiglio di Classe riceventePrima dell’inserimento definitivo
Definizione Calendario EsamiDirigente Scolastico (Ricevente)Previa consultazione del Collegio Docenti
Presa d’atto del trasferimentoDirigente Scolastico (Provenienza)Tempestiva, dopo il successo degli esami o l’accoglimento

Di seguito riportiamo alcune indicazioni operative e possibili buone prassi per le scuole.

Per garantire adeguata informazione a studenti e famiglie è utile pubblicare tempestivamente sul sito web e sul registro elettronico della scuola una nota informativa chiara con le scadenze (31 gennaio per il 1° biennio) e le modalità di presentazione della domanda al Dirigente della scuola ricevente (dandone notizia alla scuola di provenienza). Inoltre, è necessario garantire la notifica dei calendari delle prove d’esame integrativo in tempi utili prima dello svolgimento e dare evidenza della finestra straordinaria del 30 settembre 2026 per l’a.s. in corso.

Il personale amministrativo e i docenti dovrebbero essere informati e formati sulla verifica amministrativa dei requisiti, sulla gestione delle istanze e sulle differenze tra colloquio orientativo (con valenza pedagogica di rilevazione carenze, non valutativo) e gli esami integrativi formali del triennio (valutazione con voto espresso in decimi e soglia min. 6/10).

A livello di Istituto o di territorio potrebbero essere creati punti d’ascolto, per guidare famiglie e studenti prima dell’inoltro della richiesta di cambio indirizzo, anche in relazione alla definizione del sistema di orientamento.
I protocolli di accoglienza possono essere integrati con le procedure per il colloquio orientativo e il coinvolgimento del Consiglio di Classe ricevente, come anche con format specifici e flessibili di piano didattico integrativo per il recupero nel primo biennio.
Infine, possono essere predisposti modelli condivisi di verbale d’esame e griglie di valutazione per le prove scritte, pratiche e orali degli esami integrativi del triennio.


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