Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti della Scuola primaria e del comportamento degli studenti della Scuola secondaria di primo grado

Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 3/2025 che applica alcune innovazioni previste dalla Legge 150/2024


Con un comunicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, si dà notizia della firma definitiva sull’Ordinanza relativa alle modalità di espressione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella secondaria di I grado. Si tratta di un passaggio applicativo (atteso) di quanto previsto dalla Legge 150/2024.

Di seguito le principali innovazioni previste.

SCUOLA PRIMARIA

Obiettivo dell’Ordinanza è l’introduzione di una diversa modalità di espressione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in sostituzione delle precedenti indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale 172/2020 che cessa di avere efficacia a partire dall’ultimo periodo dell’anno scolastico 2024-2025.

Ciò significa che per le valutazioni del primo periodo, delle quali in questi e nei prossimi giorni saranno effettuate le operazioni di scrutinio, non sono previste variazioni.

Il nuovo modello di espressione della valutazione cancella i giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e correlati ai livelli di apprendimento (a. In via di prima acquisizione – b. Base – c. Intermedio – d. Avanzato).

E prevede l’espressione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, articolati in 6 diversi livelli (non sufficiente – sufficiente – discreto – buono – distinto – ottimo).

La tabella allegata all’Ordinanza riporta la descrizione del significato dei giudizi sintetici, dalla cui lettura emergono una serie di criteri di articolazione del giudizio:

autonomia e continuità nello svolgimento delle attività: con riferimento alla capacità di portare a termine le attività, al livello di supporto da parte del docente, alla consapevolezza, alla tipologia di situazioni che vengono affrontate;
padronanza e utilizzo conoscenze, abilità e competenze: con riferimento alla continuità di utilizzo, alla tipologia di problemi affrontati e ad eventuali aspetti di originalità;
uso del linguaggio specifico e capacità di espressione e rielaborazione personale: con riferimento alla correttezza lessicale, al riferimento contestuale e alla capacità di argomentazione.

Nel documento di valutazione, possono essere riportati, se la scuola lo prevede i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina, in modo da poter esprimere il legame tra la valutazione e il raggiungimento dei medesimi (un aspetto sul quale l’impianto precedente era fortemente centrato).

La valutazione continua a dover essere integrata dalla “descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”.

Non si tratta solo un passaggio da 4 livelli (avanzato, intermedio, …) a 6 livelli (ottimo, distinto, …), ma da una prospettiva riferita direttamente agli obiettivi ad una rappresentazione generalizzata delle discipline intese singolarmente e in prospettiva unitaria, presupponendo che tale modalità risponda ad esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti di genitori e alunni.

La valutazione dei singoli docenti nel corso dell’anno scolastico resta espressa nelle forme che ciascun docente ritiene adeguate in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa, garantendo la possibilità che gli alunni possano comprendere i livello di padronanza degli obiettivi. Su questo punto la nuova Ordinanza, purtroppo e incomprensibilmente, sembra seguire il linguaggio della precedente, assumendo un riferimento assolutamente riduzionistico e parlando di “livello di padronanza dei contenuti verificati”: un approccio lontanissimo da quanto previsto dal pur richiamato in premessa e nei primi articoli, Decreto Legislativo 62/2017 che indica come oggetto della valutazione “il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni”, con documentazione dello “sviluppo dell’identità personale” e promozione della “autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”
.

I passaggi formali che dovranno essere realizzati sono i seguenti:

COLLEGIO DOCENTI
– delibera aggiornamento dei criteri di valutazione, secondo le previsioni della OM 3/2025
– predispone la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo
– definisce se e come riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina

ISTITUZIONE SCOLASTICA
– aggiornamento delle impostazioni del registro elettronico ai nuovi criteri e modalità deliberati
– predisposizione del nuovo modello di documento di valutazione
informazione chiara ai genitori e agli alunni

SINGOLI DOCENTI
lettura e studio della nuova OM
contributo alle delibere degli Organi collegiali
revisione ed eventuale aggiornamento delle forme con cui esprimere la valutazione in itinere (sperando che non sia riferita solo alla “padronanza dei contenuti verificati”)
comunicazione e dialogo con gli alunni e i genitori (meglio in modo collegiale e condiviso)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le uniche indicazioni riguardano la valutazione del comportamento, con queste specificazioni:
– viene espressa con un voto numerico in decimi;
– nella valutazione finale deve far riferimento all’intero anno scolastico e non solo all’ultimo periodo;
– se inferiore a 6 comporta, direttamente e indipendentemente da altri elementi di valutazione, la non ammissione all’Esame di Stato o all’anno successivo.


Per approfondimento, puoi leggere:
Valutazione nella scuola primaria in Italia: appunti su origini e sviluppo degli studi sulla valutazione scolastica – prima parte


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