Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 3/2025 che applica alcune innovazioni previste dalla Legge 150/2024
Con un comunicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, si dà notizia della firma definitiva sull’Ordinanza relativa alle modalità di espressione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella secondaria di I grado. Si tratta di un passaggio applicativo (atteso) di quanto previsto dalla Legge 150/2024.
Di seguito le principali innovazioni previste.
SCUOLA PRIMARIA
Obiettivo dell’Ordinanza è l’introduzione di una diversa modalità di espressione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in sostituzione delle precedenti indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale 172/2020 che cessa di avere efficacia a partire dall’ultimo periodo dell’anno scolastico 2024-2025.
Ciò significa che per le valutazioni del primo periodo, delle quali in questi e nei prossimi giorni saranno effettuate le operazioni di scrutinio, non sono previste variazioni.
Il nuovo modello di espressione della valutazione cancella i giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e correlati ai livelli di apprendimento (a. In via di prima acquisizione – b. Base – c. Intermedio – d. Avanzato).
E prevede l’espressione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, articolati in 6 diversi livelli (non sufficiente – sufficiente – discreto – buono – distinto – ottimo).
La tabella allegata all’Ordinanza riporta la descrizione del significato dei giudizi sintetici, dalla cui lettura emergono una serie di criteri di articolazione del giudizio:
– autonomia e continuità nello svolgimento delle attività: con riferimento alla capacità di portare a termine le attività, al livello di supporto da parte del docente, alla consapevolezza, alla tipologia di situazioni che vengono affrontate;
– padronanza e utilizzo conoscenze, abilità e competenze: con riferimento alla continuità di utilizzo, alla tipologia di problemi affrontati e ad eventuali aspetti di originalità;
– uso del linguaggio specifico e capacità di espressione e rielaborazione personale: con riferimento alla correttezza lessicale, al riferimento contestuale e alla capacità di argomentazione.
Nel documento di valutazione, possono essere riportati, se la scuola lo prevede i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina, in modo da poter esprimere il legame tra la valutazione e il raggiungimento dei medesimi (un aspetto sul quale l’impianto precedente era fortemente centrato).
La valutazione continua a dover essere integrata dalla “descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”.
Non si tratta solo un passaggio da 4 livelli (avanzato, intermedio, …) a 6 livelli (ottimo, distinto, …), ma da una prospettiva riferita direttamente agli obiettivi ad una rappresentazione generalizzata delle discipline intese singolarmente e in prospettiva unitaria, presupponendo che tale modalità risponda ad esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti di genitori e alunni.
La valutazione dei singoli docenti nel corso dell’anno scolastico resta espressa nelle forme che ciascun docente ritiene adeguate in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa, garantendo la possibilità che gli alunni possano comprendere i livello di padronanza degli obiettivi. Su questo punto la nuova Ordinanza, purtroppo e incomprensibilmente, sembra seguire il linguaggio della precedente, assumendo un riferimento assolutamente riduzionistico e parlando di “livello di padronanza dei contenuti verificati”: un approccio lontanissimo da quanto previsto dal pur richiamato in premessa e nei primi articoli, Decreto Legislativo 62/2017 che indica come oggetto della valutazione “il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni”, con documentazione dello “sviluppo dell’identità personale” e promozione della “autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.
I passaggi formali che dovranno essere realizzati sono i seguenti:
COLLEGIO DOCENTI
– delibera aggiornamento dei criteri di valutazione, secondo le previsioni della OM 3/2025
– predispone la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo
– definisce se e come riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina
ISTITUZIONE SCOLASTICA
– aggiornamento delle impostazioni del registro elettronico ai nuovi criteri e modalità deliberati
– predisposizione del nuovo modello di documento di valutazione
– informazione chiara ai genitori e agli alunni
SINGOLI DOCENTI
– lettura e studio della nuova OM
– contributo alle delibere degli Organi collegiali
– revisione ed eventuale aggiornamento delle forme con cui esprimere la valutazione in itinere (sperando che non sia riferita solo alla “padronanza dei contenuti verificati”)
– comunicazione e dialogo con gli alunni e i genitori (meglio in modo collegiale e condiviso)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le uniche indicazioni riguardano la valutazione del comportamento, con queste specificazioni:
– viene espressa con un voto numerico in decimi;
– nella valutazione finale deve far riferimento all’intero anno scolastico e non solo all’ultimo periodo;
– se inferiore a 6 comporta, direttamente e indipendentemente da altri elementi di valutazione, la non ammissione all’Esame di Stato o all’anno successivo.
Per approfondimento, puoi leggere:
Valutazione nella scuola primaria in Italia: appunti su origini e sviluppo degli studi sulla valutazione scolastica – prima parte