Il contributo dell’Unione Europea alla tutela dei diritti umani

Il contributo di Giuseppe Bronzini, Presidente emerito della Corte di cassazione sezione lavoro e Premio Jacques Muhlethaler 2024 per i diritti umani


Per comprendere il ruolo che l’Unione europea (che ha sostituito la Comunità economica europea nel 1992) ha svolto, spesso con grande
audacia ed inventiva, come ordinamento distinto da quello degli stati membri per proteggere i diritti dei cittadini, un’esperienza originale ed
unica nel contesto globale, occorre risalire al carattere specifico dell’ordinamento voluto dal Trattato di Roma da parte dei sei paesi fondatori.

La Corte di giustizia chiamata all’inizio degli anni 60 a chiarificare i contorni di questa costruzione – dalle finalità integrative
ma con competenze limitate alla dimensione economica- fu
determinante nel fissare le linee di discontinuità tra questa nuova “anomala” creatura e il sistema classico di diritto internazionale. Precisò infatti la Corte nel 1963 che quello comunitario è un ordinamento sui generis istituito secondo le regole del diritto internazionale e quindi con un Trattato tra gli stati ma che se ne differenzia perché non obbliga solo gli stati con i suoi precetti ma conferisce direttamente diritti in capo ai cittadini dei paesi aderenti, che possono essere rivendicati avanti i giudici ordinari nazionali. Se tali giudici hanno dubbi interpretativi,
attraverso il rivoluzionario strumento del rinvio pregiudiziale,
si devono rivolgere alla Corte di giustizia il cui parere è obbligatorio.ù

Tratti determinanti dell’ordinamento così specificato è il principio dell’effetto diretto di questo negli ordinamenti interni cui è strettamente connesso il principio del primato del primo sui secondi, indispensabile per raggiungere gli obiettivi della Comunità progressivamente estesi, parallelamente all’incremento dei paesi aderenti. L’ordinamento edificato nel 1957 viene pertanto definito come “sovranazionale” per distinguerlo da quello internazionale per via di questa immediata efficacia e prevalenza delle norme comunitarie a livello nazionale.

Sin dagli anni 60 si viene a creare un canale tra la Corte di giustizia e i giudici comuni nazionali cui- in ultima analisi- spetta la protezione dei diritti di matrice europea. I magistrati interni diventano contemporaneamente gli organi di base di due sistemi; quello nazionale al cui vertice è- in genere- una Corte costituzionale e quello “sovranazionale” su cui vigila la Corte di giustizia.

Le legittimità di questo edificio inedito viene poi rafforzato nel 1970 con la prima votazione a mandato universale del Parlamento europeo da parte dei cittadini dei paesi aderenti. Il quadrilatero della governance europea – Consiglio, Commissione, Parlamento europeo e Corte di giustizia è un unicum planetario che rappresenta lo scheletro di un ordinamento federale, in un contesto multiculturale e multilinguistico continentale, come prefigurato da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi nel Manifesto di Ventotene del 1941.

Ora nel Trattato di Roma non vi erano sostanzialmente norme
sui diritti fondamentali, come nelle costituzioni nazionali, poiché le competenze riguardavano la sfera economica. Nel corso degli anni tali competenze furono allargate senza però che la Corte di giustizia potesse verificare la coerenza tra la crescente ed imponente normativa sovranazionale con la salvaguardia dei diritti umani protetti a livello costituzionale interno: eventualmente – come dicono i giuristi- bilanciando tra loro diritti in conflitto (per es. libertà di impresa e diritto di sciopero).

Pertanto, con una giurisprudenza creativa, la Corte affermò che avrebbe offerto direttamente una protezione dei diritti umani ricavabili dalle tradizioni costituzionali comuni e dalla Convenzione europea del 1950 (strumento di diritto internazionale di protezione delle più classiche pretese liberal-democratiche europee). Ma questo modus operandi portava la Corte a funzionare più da legislatore che da Giudice non essendo chiara la legittimazione del ruolo che si era attribuito.

Nel 1999 fu quindi nominata una Convenzione per scrivere un Bill of rights comune che integrasse in un Codice ordinato e coordinato con i Trattati tutti i diritti più rilevanti protetti negli stati membri e riconosciuti a livello internazionale.

Nasce così il Testo della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, proclamata nel 2000 a Nizza e diventata obbligatoria il 1.1.2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La Carta recepisce nella sua trama di 50 articoli non solo i diritti e le libertà ottocentesche ma anche i diritti socio- economici e i cosiddetti “nuovi diritti” come il reddito minimo garantito o la tutela della privacy: rappresenta il più completo ed aggiornato Elenco solenne del garantismo
giuridico a livello globale. L’Unione protegge non solo i diritti umani (il nucleo più ristretto e tradizionale delle pretese individuali) ma tutti quei diritti che possono essere considerati fondamentali in una società moderna: la Carta è sempre obbligatoria per gi organi dell’Unione e si applica agli stati quanto devono applicare il diritto dell’Unione.

Il lato rivoluzionario di questa “svolta” risiede nel meccanismo giudiziario che consente: la possibilità per i cittadini dei 27 stati aderenti di rivolgersi ai giudici nazionali per rivendicare i propri diritti così come protetti e formulati in un medesimo Codice costituzionale. Se nutrono dubbi i giudici si rivolgono ad un organo sovranazionale come la Corte di giustizia che, sull’interpretazione della Carta, viene oggi consultata anche da molte Corti costituzionali. Si crea una integrazione giudiziaria senza precedenti che rappresenta anche il cemento culturale ed istituzionale per ulteriori passi in avanti del processo di integrazione.

Commissione e Parlamento sviluppano annualmente report analitici sull’applicazione della Carta e spetta alla prima anche aprire procedimenti di infrazione nei confronti di paesi che non la rispettano:
le norme della Carta hanno infatti lo stesso valore giuridico dei
Trattati. I paesi dell’UE che attentano al valore primario dello
stato di diritto sono stati messi in stato di accusa, sono state
loro bloccate le risorse dei Fondi europei ed alcuni di essi, come la Polonia, hanno fatto marcia indietro.

Da ultimo va segnalata l’importanza che la Carta assume sul
piano internazionale: gli accordi commerciali o di natura umanitaria dell’Unione con paesi terzi sono condizionati all’impegno di rispettare – almeno in linea tendenziale – i diritti della Carta. Analogamente i paesi candidati ad entrare nell’Unione devono dimostrare di poter garantire la protezione di tutti i diritti del Bill of rights europeo attraverso sistemi giudiziari efficienti ed indipendenti.

Insomma, in questa dimensione garantista l’Unione è andata in
questi ultimi anni molto avanti utilizzando meccanismi di tutela
dei diritti propri degli stati federali: costituirà questo un piedistallo determinante per arrivare ad una Federazione politica?

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