Valutazione nella scuola primaria in Italia: appunti su origini e sviluppo degli studi sulla valutazione scolastica – seconda parte

Costruire una cultura della valutazione


Per gentile concessione dell’autrice, pubblichiamo alcuni in tre parti un approfondimento sulla valutazione nella scuola primaria tratto dalla tesi di Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo della dott.ssa Antonia Carla Greco (relatore la prof.ssa Gabriella Agrusti).
Il lavoro di ricerca, intitolato Analisi sui bisogni di formazione nella scuola primaria: tra andragogia e pedagogia, si è proposta di indagare i bisogni formativi dei docenti della scuola primaria e comprendere come siano state accolte ed assimilate le innovazioni relative alla valutazione degli alunni, così come indicate dall’O.M. n. 172 del 2020.
Tale ricerca è stata condotta tramite interviste ai dirigenti scolastici e ai docenti, con il coordinamento della prof.ssa Valeria Damiani, a cui sono state poste domande circa le innovazioni intervenute ed i bisogni che ne sono scaturiti.


Il processo di valutazione nella normativa della scuola primaria in Italia

Il tema della valutazione scolastica in Italia, per un lungo periodo di tempo, a partire dalla legge Boncompagni del 1848 fino al 1970 circa, non è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore: la valutazione veniva espressa mediante la scala decimale, senza ulteriori precisazioni, eccezion fatta per un breve lasso di tempo, tra il 1928 e il 1945, in cui il profitto venne espresso con un aggettivo. Il Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare, approvato con Regio Decreto n. 1297 del 1928, prevede infatti che il profitto e la condotta siano valutati tramite le qualifiche: insufficiente, sufficiente, buono e lodevole. Per l’ammissione all’anno successivo sono richiesti una valutazione almeno “buono” nella condotta e almeno “sufficiente” nelle diverse discipline, con la possibilità di effettuare esami entro l’avvio dell’anno successivo in due situazioni:

– per l’alunno con valutazione “buono” in condotta su, al massimo, due discipline valutate “insufficiente”;
– per l’alunno con valutazione “sufficiente” in condotta su tutte le discipline.

Questo approccio viene superato dalla normativa relativa ai programmi per le scuole elementari materne, che prevedono, in un contesto di ricostruzione dell’organizzazione e dell’ordinamento scolastico, l’attribuzione di “votazioni”.
I due passaggi appena illustrati sono la prima rappresentazione dell’alternanza continua tra voti e giudizi che caratterizza le scelte normative e amministrative successive, con particolare riferimento al primo segmento dell’istruzione obbligatoria, e che occupa ancora oggi il dibattito politico e la riflessione didattica.

Con i rinnovamenti culturali e sociali avvenuti tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento e, in particolare con la Legge n. 517 del 1977, la discussione sull’alternanza tra voti e giudizi, segna un vero e proprio processo di cambiamento nei modi in cui la valutazione nella scuola primaria viene realizzata ed espressa. Tale legge ha introdotto importanti novità: ha abolito le classi differenziali per gli alunni svantaggiati, gli esami di riparazione, l’esame al termine della seconda elementare e ha stabilito che la mancata promozione da una classe all’altra della scuola primaria avvenisse solo in casi eccezionali, previa delibera unanime del Consiglio di interclasse. Inoltre, abolendo pure i voti e la pagella, ha introdotto la scheda personale per gli alunni, con giudizi analitici descrittivi, contenenti osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento di tutte le discipline e sui livelli di maturità raggiunti, senza, però, parametri comuni a monte. Dagli elementi registrati sulla scheda veniva, poi, desunto trimestralmente il livello globale di maturità raggiunto dal bambino, che, successivamente, veniva illustrato ai genitori del medesimo. Gli elementi della valutazione trimestrale costituivano la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità che constava della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.

Con la Riforma della scuola elementare del 1990 si prevede che una specifica ordinanza del Ministro abbia il compito di determinare modalità, tempi e criteri di valutazione, unitamente alle forme concrete di comunicazione degli esiti alle famiglie degli alunni, avendo come riferimento i contenuti e gli obiettivi dei programmi didattici vigenti.

Si rendono necessari tre anni per giungere alla pubblicazione di tale Ordinanza (O.M. n. 236 del 1993) che definisce tre funzioni per la valutazione:

“a) rilevare sistematicamente lo sviluppo negli alunni dei quadri di conoscenza e delle abilità fondamentali prescritti dai programmi didattici, prestando attenzione alla qualità dei processi attivati e dei progressi riscontrabili nella formazione della personalità di ogni alunno;
b) documentare e comunicare ai soggetti interessati quanto la scuola fa per lo sviluppo e l’educazione degli alunni medesimi;
c) contribuire a promuovere la continuità del processo educativo nella scuola per la formazione di base” (articolo 1, c. 3).

La modalità applicativa prevede tre momenti di realizzazione: si parte dalla conoscenza dell’alunno, si considerano gli apprendimenti conseguiti e, infine, viene effettuata una valutazione complessiva. Gli strumenti a disposizione degli insegnanti sono: la raccolta sistematica e continua di informazioni sugli alunni, la documentazione dell’attività didattica, l’accertamento dei risultati in relazione agli obiettivi e ai contenuti prescritti dai programmi e definiti nella programmazione didattica, la formulazione collegiale delle valutazioni periodiche complessive, la comunicazione delle valutazioni ad alunni e famiglie, la certificazione degli esiti conseguiti.

Ad integrazione e sostituzione di quanto previsto dalla precedente normativa, vengono indicati nuovi strumenti per la documentazione anche amministrativa dell’attività di valutazione, tra cui l’Agenda della programmazione e organizzazione didattica, che documenta [..] le annotazioni specifiche in itinere sugli alunni e la verbalizzazione della valutazione dei singoli alunni in casi particolari e rilevanti (O.M. n. 236 del 1993, art. 2), il Giornale dell’insegnante che prevede che Ogni insegnante è tenuto a riportare nel Giornale le osservazioni, raccolte in maniera sistematica e continuativa, sugli apprendimenti e sulla disponibilità ad apprendere degli alunni in ordine agli aspetti essenziali delle diverse discipline. Il complesso delle osservazioni sistematiche costituirà lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazione (O.M. n. 236 del 1993, art. 4), il Registro di classe che riporta i verbali degli scrutini e degli esami (O.M. n. 236 del 1993, art. 5), e un rinnovato Documento di valutazione, con funzione regolativa, comunicativa, certificativa (O.M. n. 236 del 1993, art. 6). Quest’ultimo, è strutturato in tre sezioni, dettagliatamente descritte nell’allegato all’ordinanza: 
– il primo, relativo alla conoscenza dell’alunno, serve a registrare, pur in modo sintetico, i diversi aspetti relativi alla situazione iniziale dell’alunno nel processo formativo, per definire bisogni specifici e risorse;
– il secondo, dedicato alla rilevazione degli apprendimenti, dell’interesse e dell’impegno manifestati dall’alunno nei vari campi disciplinari, esprime il grado di padronanza progressivamente dimostrato e viene espresso con i seguenti livelli: 
A – L’alunno ha conseguito la piena competenza
B – L’alunno ha conseguito un buon livello di competenza e si impegna per migliorarlo
C – L’alunno ha conseguito una competenza essenziale e si impegna per migliorarla
D – L’alunno ha conseguito solo una competenza parziale e il suo impegno non è costante
E – L’alunno deve ancora conseguire un livello adeguato di competenza e deve manifestare un più costante impegno.
– il terzo, dedicato ad una valutazione complessiva dei processi formativi, deve riferirsi a Alfabetizzazione culturale (acquisizione di abilità operative e modalità di indagine, padronanza di conoscenze e linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive), Autonomia personale, Maturazione di una consapevole identità personale, sociale e culturale, Autostima, fiducia nei propri mezzi e immagine positiva di sé, Progressivo autocontrollo delle condotte socio-affettive ed emotive e senso di responsabilità, Partecipazione alla convivenza democratica, Modalità e atteggiamenti nella pratica dei rapporti interpersonali e delle relazioni sociali, Capacità di iniziativa, di decisione e di scelte consapevoli, Motivazione e impegno personale a capire, progettare e operare costruttivamente.

La successiva Circolare Ministeriale n. 491 del 1996 introduce alcune variazioni finalizzate a distinguere tra funzione certificativo-comunicativa e funzione didattico-formativa della valutazione” (art. 1), ma anche a semplificare i meccanismi di redazione per ridefinire il carico di lavoro degli insegnanti. In particolare, i giudizi nelle diverse discipline vengono espressi in modo sintetico con l’utilizzo delle formulazioni ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente (art. 2).

L’assetto ordinamentale del sistema educativo di istruzione e formazione viene ridisegnato con la Legge n. 53 del 2003, che prevede la denominazione “scuola primaria”, inserendola in un primo ciclo di istruzione che si avvia con la scuola dell’infanzia non obbligatoria e viene completato con la scuola secondaria di I grado. L’articolo 3 inquadra la valutazione periodica e finale, avente ad oggetto i processi e i risultati di apprendimento, nell’ambito delle responsabilità individuali e collegiali dei docenti, correlandola direttamente anche al miglioramento dei processi di apprendimento. 

Solo qualche anno prima, la riforma in senso autonomistico della struttura dello Stato, con il riconoscimento dell’autonomia alle singole istituzioni scolastiche, prevede l’abrogazione di un modello unico nazionale di scheda di valutazione e l’attribuzione alle scuole della responsabilità di definire modalità, tempi e criteri di valutazione e di comunicazione dei risultati alle famiglie.

ùIn applicazione di quanto indicato, la C.M. n. 85 del 2004 fin dalla premessa evidenzia che la valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo di istruzione e nell’ambito dei principi, delle norme e degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati […] che, come è noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del I ciclo di istruzione”. In effetti il citato decreto legislativo con le annesse Indicazioni nazionali, in linea con l’obiettivo della personalizzazione dei percorsi formativi dell’alunno, introduce importanti novità sia relativamente alla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti, che alla certificazione delle competenze acquisite. Gli strumenti per la valutazione indicati sono i seguenti:
scheda personale dell’alunno: deve essere predisposta e riprodotta a cura della scuola, con i vincoli riferiti agli apprendimenti e ai comportamenti, ispirandosi al precedente modello ministeriale oppure elaborando modelli diversamente impostati. La valutazione periodica dell’alunno va espressa in base alla scansione temporale adottata dal Collegio dei docenti e, a fini di chiarezza espressiva, restano da utilizzare le espressioni sintetiche (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).
portfolio delle competenze individuali: le Indicazioni nazionali (allegate al D.lgs. n. 59 del 2004) prevedono che il percorso scolastico di ciascun alunno venga accompagnato da uno strumento di documentazione dei processi formativi, articolato in due sezioni: una dedicata all’orientamento e l’altra alla valutazione dell’alunno (anche se in tale fase di avvio del processo di riforma l’attenzione veniva rivolta esclusivamente agli aspetti valutativi, anziché a quelli, non meno importanti, dell’orientamento). Tale documento mette in evidenza il processo di apprendimento di ciascun alunno e gli elementi di rilievo del comportamento, anche mediante annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi definiti nei Piani di studio personalizzati;
attestato finale, con gli esiti educativi di ogni alunno;
certificazione, con indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili;
altri documenti di valutazione (registri di classe e registro/giornale dell’insegnante) adattati alle nuove direttive.

Senza entrare nel merito della stagione di ricorsi amministrativi e scelte politiche che portarono al superamento del modello proposto di Portfolio, la Legge n. 169 del 2008 e il regolamento applicativo, D.P.R. n. 122 del 2009 reintrodussero, a far data dall’anno scolastico 2008/2009, i voti numerici espressi in decimi per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 

La valutazione del comportamento veniva effettuata mediante un giudizio formulato in base alle modalità deliberate dal Collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. 

Nonostante la scelta della reintroduzione del voto (la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento […] La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art. 2, c. 1 e 3), prefigurato come elemento di base anche per la certificazione delle competenze, il D.P.R. n.  122 del 2009 espone in modo sistematico alcuni principi base presenti anche nella normativa successiva attualmente vigente. 

In particolare, afferma che 
– l’esercizio della valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti, sia nella dimensione individuale che in quella collegiale, con il pieno riconoscimento e la valorizzazione del ruolo essenziale della relazione didattica di ciascun insegnante, nonché della condivisione educativa e amministrativa degli organi collegiali che presiedono alla valutazione periodica e finale;
– la valutazione ha finalità anche formativa e contribuisce all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, allo sviluppo dei processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, mettendosi al servizio degli obiettivi di apprendimento permanente proposti dalle scelte dell’Unione Europea (Allulli, 2015);
– le verifiche intermedie svolte dai docenti e le valutazioni periodiche e finali collegiali sul rendimento scolastico sono inserite a pieno titolo nel processo di insegnamento-apprendimento e, pertanto, devono essere progettate e realizzate secondo finalità e modalità coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti e dal Piano dell’offerta formativa;
– poiché la valutazione scolastica è anche un procedimento con valenza amministrativa, modalità e criteri finalizzati a garantire omogeneità, equità e trasparenza sono definiti dal Collegio docenti, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

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