Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 150/2024 con entrata in vigore dal 31 ottobre 2024
“Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi (…) così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato” (Lc 1, 1-3). Effettivamente l’approvazione definitiva della cosiddetta “riforma della valutazione” proposta dal Ministro Giuseppe Valditara ha indotto molti a scriverne. In realtà, una certa bulimia nelle dichiarazioni è in corso da molti mesi, dando l’impressione che certi provvedimenti siano ormai pienamente vigenti.
Il tentativo di queste poche righe è quello di fare chiarezza e cercare di comprendere se, cosa e quando ci siano effettivi aggiornamenti da apportare nella documentazione e nella prassi delle singole scuole.
Sul piano contenutistico la Legge 150/2024 interviene su tre argomenti:
– elementi relativi alla valutazione delle studentesse e degli studenti;
– disposizioni sulle sezioni a metodo didattico differenziato;
– misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici.
In questo intervento ci occupiamo solo del primo argomento.
Dal punto di vista normativo, si prevedono quattro interventi differenziati.
Modifiche dirette al Decreto legislativo 62/2017
Le seguenti modifiche saranno operative immediatamente, dal momento dell’entrata in vigore della Legge, cioè dal 31 ottobre 2024.
– la valutazione del comportamento nella scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (conferma la situazione precedente);
– la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado è espressa collegialmente dai docenti con un voto in decimi, anche con riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti (novità);
– nella scuola secondaria di I grado la valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi comporta la non ammissione (novità);
– nella scuola secondaria di II grado, nella delibera di assegnazione del credito scolastico, il punteggio più alto nell’ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (novità);
– nella scuola secondaria di II grado, ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato:
a. nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio (novità);
b. nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato (conferma la situazione precedente);
– a decorrere dall’anno scolastico in corso, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti (compreso l’Insegnamento di educazione civica) nella scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti (novità).
Non vengono però definite le modalità specifiche della valutazione, che sono rimandate ad una specifica Ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito.
Modifiche alla valutazione periodica e finale nella scuola primaria
Come abbiamo visto, il DDL introduce una variazione rispetto a quanto previsto dalla OM 172/2020.
Infatti si passa dai “giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi definiti nel curricolo di Istituto e correlati a 4 livelli di apprendimento” (in via di prima acquisizione – base – intermedio – avanzato) ai “giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento”.
Le modalità concrete con le quali i giudizi sintetici debbano essere formulati saranno definite con una apposita Ordinanza Ministeriale. Perciò, ad oggi non ci sono elementi giuridicamente fondati per descrivere quale sarà la specifica modalità, né ragioni per intervenire a livello di singola scuola con fantasiose delibere.
Modifiche indirette al DPR 249/1998
“Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti”, saranno emanati uno o più Regolamenti per riformare le modalità dei provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, nel rispetto di questi principi:
– se l’allontanamento dalla scuola è fino a un massimo di due giorni: è necessario coinvolgere la studentessa e lo studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
– se l’allontanamento dalla scuola è superiore a due giorni: lo studente deve essere coinvolto in attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
Modifiche indirette al DPR 122/2009
“Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti”, saranno emanati uno o più Regolamenti per riformare alcuni aspetti relativi alla attribuzione del voto di comportamento nella secondaria di II grado , nel rispetto di questi principi:
– attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto (specificazione di una situazione già di fatto praticabile attraverso il combinato disposto dei già vigenti DPR 122/2009 e DPR 249/1998);
– in caso di attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica, svolgimento di attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto (novità, almeno come indicazione normativa);
– attribuzione di un “maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti” (per comprendere se si tratti di una effettiva novità, occorre comprendere come sarà formulato il DPR attuativo);
– in caso di attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi in sede di valutazione finale nelle classi intermedie, il Consiglio di classe sospende il giudizio senza immediato giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; in sede di integrazione dello scrutinio finale, l’elaborato critico deve essere valutato dal Consiglio di classe con le seguenti possibili conseguenze:
a. ammissione alla classe successiva in caso di valutazione positiva;
b. non ammissione alla classe successiva in caso di mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o di valutazione non sufficiente.
– attribuzione del voto in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti in tutte le discipline (per comprendere se si tratti di una effettiva novità, occorre comprendere come sarà formulato il DPR attuativo).
Cosa devono fare le singole Istituzioni scolastiche?
Senza entrare nel merito di riflessioni pedagogiche, docimologiche e didattiche (oltre che giuridiche sul ruolo dell’autonomia scolastica), indichiamo i passaggi in ordine cronologico:
– con l’entrata in vigore della Legge 150/2024, cioè dal 31 ottobre 2024, è necessario aggiornare i documenti di Istituto, con apposite delibere degli Organi collegiali, e informare studenti e famiglie sui seguenti aspetti:
a. scuola secondaria di I grado: valutazione del comportamento in decimi, e conseguenze relative al voto inferiore a 6;
b. scuola secondaria di II grado: modalità di attribuzione del credito scolastico e conseguenze di un voto di comportamento uguale a 6 per l’ammissione all’Esame di Stato;
– nel momento di pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale (tempi prevedibili entro la scadenza della valutazione periodica) relativa alle modalità della valutazione periodica e finale nella scuola primaria, sarà necessario aggiornare i documenti di Istituto, con apposite delibere degli Organi collegiali, e aggiornare studenti e famiglie sui relativi contenuti;
– nel momento di pubblicazione dei regolamenti attuativi dei provvedimenti di modifica ai DPR 249/1998 e 122/2009 (tempi prevedibili sulla base dell’iter normativo anche di oltre sei mesi) sarà necessario aggiornare i documenti di Istituto, con apposite delibere degli Organi collegiali, e aggiornare studenti e famiglie sui relativi contenuti.
3 pensieri riguardo “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti”